Dettaglio scheda

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A - Endoprocedimento

Codice A 5.2
Nome Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera (procedura semplificata)
Ambito AMBIENTE

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B - Interessati

Chi è interessato

Secondo quanto previsto nella parte V del d.lgs n. 152 del 3 aprile 2006, la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, deve essere presentata dal gestore che intende installare uno stabilimento nuovo, apportare una modifica sostanziale ad uno stabilimento già autorizzato, o che deve richiedere il rinnovo dell’autorizzazione.

Possono aderire alla procedura semplificata i gestori degli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del d.lgs 152/2006, e i gestori di stabilimenti per i quali la Regione Piemonte ha adottato apposite autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera.

L’Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui alla parte V del d.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e smi, è la Provincia.

Ai sensi all’articolo 272 del d.lgs. 152/2006, la  Regione Piemonte ha adottato, le seguenti autorizzazioni di carattere generale, utilizzabili secondo le modalità e la modulistica previste negli specifici provvedimenti:
- d.d. 6 luglio 2012 n. 518, recante Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento di animali;
- d.d. 7 dicembre 2011, n. 416, recante Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti del settore tessile, rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 20 gennaio 2000, n. 17/22.4 ed estensione della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29 aprile 2006;
- d.d. 23 novembre 2011, n. 368, recante Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti orafi con fusione di metalli, rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. 23 maggio 1995, n. 169-46073 ed estensione della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29 aprile 2006;
- d.d. 21 novembre 2011, n. 362, recante Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di climatizzazione;
- d.d. 20 giugno 2011, n. 189, recante Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di lavorazione, trattamento e rivestimento di materiali vari, rinnovo delle autorizzazioni di carattere generale di cui alle d.g.r. 29/12/1994, n. 307-42232, 16/10/1995, n. 87-2226 e 22/5/1996, n. 7-9073 ed estensione della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29/4/2006;
- d.d. 2 maggio 2011, n. 145, recante Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di lavorazione e trattamento di materiali metallici, rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. 30 agosto 1995, n. 28-993 ed estensione della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29 aprile 2006;
- d.d. 28 gennaio 2011, n. 20, recante Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di falegnameria;
- d.d. 14 dicembre 2009 n. 597, recante Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di veicoli, rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. 23 maggio 1995, n. 170-46074 ed estensione della procedura semplificata agli impianti esistenti al 29 aprile 2006;
- d.d. del 29 aprile 2008, n. 239, recante Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti per la trasformazione di materie plastiche;
- d.d. del 23 ottobre 2007, n. 40, recante Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti di essiccazione di cereali e semi.
- d.d. del 10 settembre 2004, n. 279, recante  Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e dalle pulitintolavanderia a ciclo chiuso.

Per gli impianti e le attività di cui all’art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006, per i quali la Regione Piemonte non ha adottato specifiche autorizzazioni di carattere generale, è possibile aderire alle autorizzazioni di carattere generale riportate nell'Allegato I del d.p.r. 59/2013 utilizzando la modulistica e le modalità definite nella:
- d.d. 4 giugno 2014, n. 187, recante  Autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 7 del d.p.r. 59/2013: modalita' di adesione.

Le determinazioni relative alle procedure semplificate adottate dalla Regione, sono consultabili sul sito:

Regione Piemonte normativa aria

(http://www.regione.piemonte.it/ambiente/normativa/aria_normativa.htm)

L’autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera è uno dei titoli abilitativi compresi nell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al d.p.r. 13/03/2013 n. 59 recante “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”, pertanto la domanda di adesione alle autorizzazioni di carattere generale, se riguarda un’attività che necessita anche di altri titoli abilitativi compresi nell’AUA, deve essere presentata con l’istanza AUA; è fatta comunque salva la facolta' dei gestori di non avvalersi dell’AUA nel caso in cui si tratti di attivita' soggette solo ad autorizzazione di carattere generale.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al  SUAP  territorialmente competente

La modulistica è contenuta nei provvedimenti definiti dalla Regione Piemonte ai sensi dell’art. 272, comma 2 del d.lgs 152/2006.

Per la presentazione delle domande di autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera è disponibile la procedura informatizzata:
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/804-valutazioni-e-adempimenti-ambientali

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C - Requisiti e caratteristiche

Che caratteristiche o requisiti deve avere il fabbricato o l'impianto

Le caratteristiche e i requisiti dell’impianto per le autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera  sono  stabiliti negli specifici provvedimenti regionali.

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D - Cosa si deve fare

Cosa serve: Domanda

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E - Normativa Applicabile

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F - Presentazione della pratica

Cosa si deve fare per presentare la pratica

Quando si può iniziare l'intervento: 45 giorni dopo la presentazione dell’istanza.
Tempi previsti per la conclusione dell'endoprocedimento: Entro 45 giorni dalla presentazione dell’istanza. L'autorità competente può, con proprio provvedimento, negare l'adesione.
A chi si presenta la domanda:
Note sulla documentazione:

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G - Pagamenti

Quanto e come si deve pagare per gli esercizi delle attività

Marche da bollo: Una marca da bollo per la domanda unica e una marca da bollo per il provvedimento finale (art. 1, commi 591, 592, 593, 594, legge 27 dicembre 2013, n. 302).
Importo Marche da bollo:
Diritti di istruttoria Ente Terzo: qualora definiti dall’Autorità provinciale competente
Importo diritti di istruttoria Ente Terzo:
Note sul pagamento:

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H - Flusso

Flusso dell'endoprocedimento

Subprocedimento Ente

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I - Allegati

Elenco allegati da produrre e relativa spiegazione

Tipologia Spiegazioni Allegato Obbl. Azioni

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L - Adempimenti successivi

Regionali

Sono stabiliti nelle singole autorizzazioni di carattere generale

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M - Scadenze e rinnovi

Quando scade l'endoprocedimento relativo all'esercizio di attività

Data di scadenza Ha durata 10 anni dall’adesione, la domanda di rinnovo va presentata almeno 45 giorni prima di tale scadenza; art. 272, comma 3, d.lgs. 152/2006. L’autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ha durata 15 anni, art. 4 del d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59
Modalità di rinnovo Primo rinnovo secondo calendario di cui all’art. 281 del dlgs. 152/2006
Ente competente Presentando domanda di rinnovo dell’autorizzazione

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N - Note

INFORMATIVA GENERALE