Sportello Unico per le attività produttive

Faq

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Competenze SUAP

Sono un Responsabile di Sportello Unico Comunale ed inoltro il seguente quesito: Con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 376 del 10/07/02 ci si interroga circa le possibilità dei Comune (dello SUAP in particolare) di applicare concretamente il comma 1 dell'art. 4 del DPR 447/98 nel testo modificato con DPR 440/00. Questa norma infatti dispone che lo SUAP possa richiedere alle Amministrazioni interessate l'adozione degli atti istruttori di rispettiva competenza, in luogo del loro rilascio diretto ad opera di esso medesimo. Come affermato nella sentenza n. 376/02 citata peraltro, lo SUAP avrebbe soltanto una funzione di coordinamento di più procedure, non potendo avocare a sè medesimo la competenza all'adozione di provvedimenti preesistenti in capo ad altre P.A. (diverse dal Comune). Quindi, anche in base al tenore letterale della pronuncia della Corte Costituzionale (che fa infatti riferimento all'impossibilità dello SUAP di adottare direttamente i 'provvedimenti' altrui), lo SUAP non può adottare direttamente, qualora ne possegga le professionalità, atti a contenuto meramente istruttorio, ossia pareri od analoghi atti di consenso, e non invece provvedimenti veri e propri. Questa interpretazione sarebbe invero coerente con le norme desumibili dai 'vecchi' artt. 16 e 17 della Legge 7.08.90, n. 241.
La ringraziamo di averci inviato il suo quesito e ricordiamo a tutti gli operatori di settore (SUAP, Comuni, Enti Terzi) che per quesiti specifici legati alla gestione amministrativa delle procedure possono usufruire del servizio NewsLetter. Il presente questito verrà inoltrato alla Newslettr. Per ricevere la risposta direttamente alla casella di posta elettronica personale, le consigliamo di iscriversi al servizio qualora non avesse già provveduto a farlo.
Le attività agricole e le attività di logistica rientrano tra le competenze del SUAP?
Si entrambe le attività rientrano tra le Attività Produttive di competenza del SUAP in quanto entrambe producono beni e servizi.
Sono un tecnico comunale e devo provvedere nei prossimi mesi ad attivare uno Sportello Unico per le Attività Produttive avrei bisogno di sapere quali sono i punti essenziali per l'attivazione del servizio
Il 30 settembre 2010 sono stati pubblicati i due Regolamenti attuativi dell'art.38 della L.133/2008. DPR159/2010 e DPR160/2010. Entrambi i Regolamenti forniscono tutte le indicazioni sul riordino e la semplificazione della disciplina dello Sportello Unico. Rispetto alla normativa preesistente, DPR447/1998 e DPR440/2000 (normativa che sarà progressivamente abbandonata entro il 30 settembre 2011), le novità introdotte sono:
  • obbligo della presentazione on line della domanda (art.2 comma 1): lo Sportello Unico è il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni nonchè i relativi allegati ed elaborati tecnici sono presentati esclusivamente in modalità telematica;
  • interoperabilità tra tutte le Amministrazioni (art.2 comma 3): lo Sportello Unico ha il compito di interagire, sempre esclusivamente per via telematica, con tutte le Amministrazioni che intervengono nel procedimento;
  • unico punto di accesso Portale impresainungiorno (art.3): al Portale sono attribuite funzioni di raccordo con le infrastrutture e le reti già operative per lo scambio informativo e l'interazione telematica tra le Amministrazioni e gli altri Enti interessati. Al Portale è demandato il collegamento e il reindirizzamento ai sistemi informativi e ai Portali già realizzati. Il Portale in attuazione a quanto previsto nella Direttiva Servizi (Bolkestein), costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento;
  • istituzione delle Agenzie per le Imprese (D.P.R. 159/2010): quali soggetti privati con funzioni di natura istruttoria e d'asseverazione.

Varie

Abbiamo predisposto un modello di delega alla sottoscrizione digitale e presentazione telematica della pratica che prevede la firma autografa anche del delegato, oltre a richiedere copia del documento di identità in corso di validità di quest'ultimo. Vorrei sapere se tale tipo di richiesta è legittima oppure se la firma digitale è sufficiente a identificare la personasenza necessità di fornire ulteriori documenti.
Ai sensi della normativa vigente, chi accede ad un sistema informatico mediante credenziali di accesso rilasciate da una certificatore accreditato non è tenuto ad allegare la propria carta d'identità; così come chi firma digitalmente un documento mediante un certificato di firma rilasciato da un certificatore accreditato non è tenuto ad allegare la propria carta di identità, mentre chi firma un documento in modo autografo è tenuto ad allegare la propria carta di identità, in quanto la firma non è stata apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.
Devo acquisire un parere da un Ente che non è pubblico ma è una SpA. Tale ente è RFI Rete Ferroviaria Italiana. Il parere riguarda un intervento da realizzarsi in fascia di rispetto dalla ferrovia. RFI NON VUOLE ricevere la richiesta di parere dematerializzata ma vuole a tutti i costi 6 copie cartacee perchè deve mettere i timbri!! Ora tutto il resto della pratica è dematerializzato come vuole la Legge. La domanda è: posso oppormi anche se RFI non è un ente pubblico? (L'art. 4 comma 2 del 160/2010 dice Amministrazioni pubbliche diverse dal Comune) e se posso oppormi come faccio visto che si rifiutano di fornirmi un indirizzo PEC?
Abbiamo inoltrato la sua richiesta alla Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura. Riportiamo nel seguito la risposta: Con riferimento al quesito sottoposto, si osserva che l'articolo 1 comma 1 lett. b) del dpr 160/2010, nell'ambito della nozione di amministrazioni, annovera, tra le altre, gli organismi di diritto pubblico. Le sentenze TAR Campania, sede di Napoli, sez. II, 18 gennaio 2007, n. 2600 e TAR Liguria, sez. II, 27 maggio 2010, n. 3550, hanno esplicitamente qualificato RFI come organismo di diritto pubblico, pertanto pienamente soggetto alla disciplina del DPR 160/2010, anche per quanto riguarda, come nel caso dell'articolo 2 comma 3, l'inoltro telematico della documentazione (da parte del SUAP) alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione. Inoltre, RFI S.p.A. ha l'obbligo di dichiarare il proprio indirizzo PEC al registro delle imprese dove sarà presumibilmente reperibile a richiesta.
Si chiede come superare l'incongruenza tra il regolamento 160/2010 e il Testo Unico dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006 e smi) per quanto riguarda il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di reflui (Capo II art. 124 comma 8), in quanto il Testo Unico dell'Ambiente prevede che '.... Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo ...' Poichè l'istanza di rinnovo per richiedenti che possiedono la P.Iva deve transitare obbligatoriamente dal SUAP, e dato che il Responsabile del SUAP deve ricorrere alla Conferenza dei servizi 'nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali' secondo l'art. 7 comma 3 del DPR 160/2010, si andrebbe a ridurre la validità ancora in corso di una precedente autorizzazione, applicando i disposti dell'art. succitato, a discapito del richiedente stesso.
In merito al quesito proposto, si precisa che la richiesta anticipata di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dei reflui è coerente con la ratio dell'art. 124 comma 8 d.lgs. 152/2006, di non porre soluzioni di continuità tra la prima autorizzazione ed il successivo rinnovo. Ciò, peraltro, non potendo andare a discapito della durata del provvedimento originario, comporterà che il rinnovo, pur regolarmente protocollato nella data di assunzione dello stesso, recherà, come decorrenza, il giorno successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione da rinnovare.
Per autorizzare una Lavanderia Self Service a Galliate (NO) quali sono i pareri da richiedere e le autorizzazioni da rilasciare
L'avvio di una lavanderia self-service è soggetta alle autorizzazioni di cui all'art. 64 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) il quale recita che manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose, possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti locali. Per le dichiarazioni di conformità degli impianti (es.: per l'installazione di canna fumaria per lo scarico di arie calde dagli essiccatoi) e le autorizzazioni necessarie all'avvio dell'attività (es.: autorizzazione allo scarico delle acque nella condotta comunale, autorizzazione alla vendita di detersivi, ecc), le consigliamo di rivolgersi allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune in cui intende svolgere l'attività.
E' possibile frazionare una media struttura di vendita in due unità commerciali se l'immobile condonato ante 2002 si trova in zona agricola?
Vi è la necessità di effettuare preliminarmente una verifica urbanistica in merito all'area interessata e quindi la verifica in merito alle disposizioni regionali sul commercio (rif. Testo coordinato dell'all. A alla D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/99 'Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31.03.1998 114/98' come modificato dalla D.C.R. n. 347-42514 del 23.12.2003 e dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006) ... l'area dovrebbe essere riconosciuta o riconoscibile come localizzazione o addensamento e poi si potrebbe valutare l'applicabilità dell'art. 15 comma 10 bis delle citate disposizioni.
Buongiorno.
scrivo in qualità di tecnico comunale di un comune novarese. Per una dismissione e successiva rimozione di impianto di distribuzione carburanti, vorremmo sapere:
1. quale pratica dovrà essere seguita dal proprietario
2. se tale pratica deve essere depositata allo Sportello Unico per le Attività Produttive
3. quale sono gli enti interessati e quali endoprocedimenti dovranno essere attivati. Grazie
Si allega la risposta fornita dal Direttore Regionale competente Allegato