Il Vecchio Continente sta elaborando norme efficaci e avanzate in materia di sicurezza e riservatezza: aziende e utenti che operano al suo interno sono tenuti a rispettare disposizioni rigorose. Non facilissimi sono in questo campo i rapporti con gli Stati Uniti, più favorevoli a una logica di mercato che privilegia iniziative di autoregolamentazione e misure di difesa quasi soltanto tecnologiche.
1.
La rapida espansione in Europa delle reti elettroniche ha
portato alla ribalta la materia della sicurezza e della riservatezza delle
comunicazioni, il cui studio rappresenta una sfida per gli operatori del
diritto, chiamati a trovare risposte in relazione a nuovi e complessi fenomeni
giuridici utilizzando categorie o strumenti tradizionali che non riescono a
tenere il passo con il progresso tecnico. Emerge inoltre, proprio come esigenza
prioritaria del popolo della rete, il bisogno sia di "addomesticare", in termini
chiaramente di conoscenza e fiducia, i nuovi strumenti offerti dalle tecnologie
dell'informazione, sia di avere maggiori garanzie per la protezione delle
proprie comunicazioni e dei propri dati (basti pensare, ad esempio, ai problemi
di sicurezza connessi alle transazioni via Internet e al cosiddetto trading on
line, ossia alla possibilità di operare direttamente in Borsa).
La prima
affermazione in ambito internazionale dei principi in tema di sicurezza e
riservatezza nelle comunicazioni, sia pure con specifico riguardo al rispetto
della libertà di corrispondenza, si può far risalire alla Convenzione europea
del 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
(art 8)1. Tali principi
sono stati di recente espressamente sanciti nella Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, proclamata dal Consiglio europeo di Nizza del 7 dicembre
2000, con riferimento al diritto di ogni individuo al rispetto delle sue
comunicazioni2, e fanno parte
integrante delle disposizioni iniziali di tutte le moderne carte costituzionali.
In particolare, l'art 15 della Costituzione italiana stabilisce l'inviolabilità
della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione.
Le questioni legate al tema in esame trovano tuttavia dal
punto di vista giuridico una diversa soluzione nel blocco europeo e in quello
relativo ad altri paesi extra Ue, sia in rapporto al differente livello di
difesa dei diritti degli utenti, sia con riferimento alle diverse condizioni in
cui si trovano a dover operare gli organismi di telecomunicazioni e le
imprese.
2.
Per risolvere in modo efficace e completo il problema della
sicurezza nelle reti elettroniche, digitali e telematiche, vi è quindi la
necessità di definire un insieme di misure e strumenti, anche tecnologici e non
giuridici, che siano uniformi a livello mondiale. Non a caso, uno dei nodi più
difficili da sciogliere in relazione al fenomeno dell'e-commerce è proprio la
questione della legge applicabile e del foro competente in caso di violazioni o
danni subiti dagli utenti on line. La direttiva 2000/31/Ce dell'8 giugno 2000
sul commercio elettronico indica, al riguardo, la strada della cooperazione
degli Stati membri per facilitare l'adozione di forme "alternative" di
risoluzione delle controversie (i cosiddetti sistemi Adr, Alternative dispute
resolution, come le forme di arbitrato, negoziato e così via)3.
Internet si
caratterizza infatti come un sistema internazionale di reti interconnesse e
interattive accessibili a chiunque e, per questa ragione, è venuta a svolgere un
ruolo di laboratorio sperimentale di nuove regole e forme di loro produzione,
nonché di cassa di risonanza dei problemi relativi all'eterogeneità delle
regolamentazioni nazionali in materia di segretezza e riservatezza delle
comunicazioni. E ciò soprattutto per quanto riguarda le distanze tra l'approccio
comunitario, con una maggiore attenzione (seppure non in modo omogeneo tra tutti
gli Stati membri dell'Ue) verso i diritti fondamentali della persona e
caratterizzato da un apparato stringente di principi e disposizioni normative
anche per specifici settori, e l'impostazione seguita dagli Stati Uniti, più
favorevole a una logica di mercato incentrata su iniziative di
autoregolamentazione degli operatori e sulla diffusione tra il pubblico di
misure tecnologiche di difesa.
Già in passato, diversi operatori anche europei, riuniti nel consorzio World
wide web, hanno partecipato ad alcune significative iniziative di autodisciplina
relative a Internet, sfociate poi nella "Piattaforma per le preferenze in
materia di protezione della vita privata (P3P - Platform for privacy
preferences) e la norma aperta per i profili (Ops - Open profile standard), una
sorta di vocabolario comune dei meccanismi di funzionamento della rete, in
rapporto alle aspettative di riservatezza di chi vi si connette, da inserire nei
programmi di navigazione. Tramite questo strumento gli utenti e i
fornitori/gestori di reti o siti web potrebbero, per esempio, accordarsi sul
grado di protezione da assicurare alle navigazioni su Internet.
Stanno
altresì riscuotendo un grande successo, tra gli operatori e nel gradimento
dell'utenza di tutto il mondo, programmi denominati Web seals, o sistemi
cosiddetti di labellizzazione. Essi sono stati realizzati con l'obiettivo della
classificazione e certificazione4 dei siti
Internet "puliti", che rispettano cioè un nucleo fondamentale di princìpi in
tema di sicurezza e riservatezza e che forniscono una piena informazione sulle
caratteristiche e sulle modalità, anche tecniche, di funzionamento e di uso dei
dati svolto a ogni livello.
3.
Per la futura definizione di regole internazionali in materia,
appare molto interessante l'attività sinora svolta dal Gruppo di lavoro delle
Autorità europee di controllo previsto dall'art 29 della direttiva comunitaria
sulla privacy, che ha elaborato diversi documenti di lavoro e raccomandazioni,
indirizzate anche a operatori del settore non europei, in merito ai problemi
della sicurezza nelle comunicazioni elettroniche e della riservatezza dei dati
su Internet. Si segnala, tra i numerosi interventi in materia5, la
raccomandazione n 1/99 rivolta ai "progettisti" del software e dell'hardware per
rafforzare le misure logiche a difesa della riservatezza dei dati dei cibernauti
nei confronti dei trattamenti cosiddetti invisibili e automatici svolti su
Internet attraverso i browser o i cookies (che possono contenere, o utilizzare
successivamente, informazioni che consentono l'identificazione diretta e
indiretta di un singolo utente).
Più di recente, occorre segnalare il lungo e
difficile negoziato in materia di data protection svolto dalla Commissione
europea con gli Stati Uniti, negoziato che, sulla spinta delle forti pressioni
legate all'espansione dell'e-commerce, è sfociato nell'accordo concernente i
principi dell'approdo sicuro (Safe Harbor) e delle relative domande più
frequenti (Faq) in materia di riservatezza pubblicate dal dipartimento del
Commercio statunitense6. Alla fine, la
Commissione ha infatti ritenuto che le società americane che si conformano
volontariamente a tali principi, attraverso una procedura di autocertificazione
e pubblico annuncio dell'impegno a rispettarli sotto la vigilanza della Federal
trade commission - sicché una loro violazione costituirebbe un atto sleale o
ingannevole, perseguibile in base alle norme federali statunitensi sul commercio
- garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati e, pertanto, i paesi
europei possono trasferire informazioni nei loro confronti.
Rispetto agli
operatori statunitensi, le aziende e gli utenti che operano all'interno
dell'Unione europea sono tenuti invece a rispettare una serie di rigorose
disposizioni dettate dal legislatore sia comunitario sia dei singoli Stati
dell'Unione stessa.
4.
Il settore delle telecomunicazioni è stato oggetto nel corso
degli anni Novanta di una particolare attenzione in ambito comunitario anche al
fine di accelerare il processo di liberalizzazione con la realizzazione, come in
altri campi, di un sistema di piena concorrenza7. Nel
disciplinare tale delicato passaggio, le disposizioni comunitarie, e le relative
previsioni nazionali di recepimento o di attuazione, hanno fissato alcune
"esigenze fondamentali" o motivi di interesse generale in base ai quali uno
Stato membro può imporre condizioni relative all'installazione e all'esercizio
di reti di telecomunicazione oppure alla fornitura di servizi di tlc o comunque
di comunicazioni elettroniche, eventualmente limitandone l'accesso8.
Tra queste esigenze, sono appunto considerate fondamentali la sicurezza di
funzionamento e delle operazioni di rete, il mantenimento della sua integrità e
la protezione dei dati.
Per le misure attinenti alla sicurezza delle reti, delle comunicazioni e delle informazioni trasmesse, le disposizioni comunitarie e nazionali del settore9 rinviano alle specifiche misure dettate in proposito dalla disciplina sulla protezione dei dati personali. Le prime previsioni in questa materia sono quelle contenute dalla Convenzione di Strasburgo n 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, che deve essere considerata la base normativa dell'attuale disciplina comunitaria e nazionale. Tale Convenzione, sottoscritta nell'ambito del Consiglio d'Europa il 28 gennaio 1981 e ratificata dall'Italia con la legge 21 febbraio 1989, n 98, ha, infatti, imposto agli Stati membri di adottare specifiche normative sulla tutela informatica dei dati. In Italia, tale normativa è stata introdotta soltanto agli inizi del 1997, anche per rispettare gli obblighi derivanti dall'adesione all'Accordo di Schengen del 1985 e alla successiva convenzione di applicazione del 1990 (ratificati dall'Italia con la legge n 388 del 1993) sulla soppressione dei controlli alle frontiere e sulla realizzazione di alcune banche dati per lo scambio di informazioni tra gli Stati comunitari sulle persone ricercate, espulse, scomparse o sottoposte a procedimenti penali (Sis, Sistema di informazione Schengen). Secondo quanto stabilito nei citati accordi di Schengen, la creazione di questo sistema comune di informazione è condizionata al rispetto di uno standard minimo di sicurezza informatica, standard che viene appunto identificato nel rispetto delle misure stabilite a livello nazionale in base alla Convenzione n 108.
5.
Le direttive comunitarie che disciplinano gli aspetti della
sicurezza e della riservatezza dei dati sono due: la 95/46/Ce, relativa alla
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, e la 97/66/Ce, relativa alla
tutela della vita privata e dei dati personali nel settore delle
telecomunicazioni, la quale ha per l'appunto integrato la direttiva generale
prevedendo norme specifiche per il settore delle tecnologie digitali e della
telefonia. Tali direttive, anche se non ancora pienamente attuate in alcuni
Stati membri dell'Unione europea, sono state entrambe recepite nell'ordinamento
italiano rispettivamente con la legge 31 dicembre 1996, n 675, sulla tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
(nota al pubblico come la legge sulla privacy) e con il decreto legislativo 13
maggio 1998, n 171, sulla tutela della vita privata nel settore delle
telecomunicazioni.
Sia la direttiva 97/66/Ce sia il dlgs n 171/1998 tengono
inoltre conto delle linee guida impartite dal Consiglio d'Europa nella
Raccomandazione n R (95) 4 del 7 febbraio 1995 sulla protezione dei dati di
carattere personale nel settore dei servizi di telecomunicazioni, con
particolare riguardo ai servizi telefonici.
Il dlgs n 171 contiene una
legislazione molto complessa, soprattutto per l'elevato contenuto tecnico dei
profili considerati, che sono, tra l'altro, in fase di continua e rapidissima
evoluzione. Stesso discorso per la recepita direttiva 97/66/Ce, di cui è in
corso un riesame e aggiornamento in sede comunitaria al fine di consentire una
piena applicabilità anche nei confronti delle diverse tipologie di servizi di
trasmissione utilizzati nelle reti di comunicazione elettronica, a prescindere
dalla tecnologia impiegata (in linea con il quadro normativo comune delineatosi
a livello comunitario10). La
richiamata direttiva 2000/31/Ce sul commercio elettronico contiene comunque un
esplicito chiarimento sulla corretta e integrale applicazione della disciplina
giuridica comunitaria sulla protezione dei dati personali ai cosiddetti "servizi
della società dell'informazione", per cui deve ritenersi che Internet e il
commercio elettronico siano pienamente soggetti alla vigente normativa in tema
di data protection.
In ambito nazionale, la delega legislativa, già prevista nella legge n
676/1996 (emanata contestualmente alla n 675), per disciplinare anche lo
specifico ambito dei rapporti tra privacy e Internet è stata peraltro
recentemente rinnovata dal Parlamento con la legge 24 marzo 2001, n 127, che ha
differito il termine per l'esercizio della stessa delega da parte del Governo
alla data del 31 dicembre 2001.
In sintesi, la disciplina vigente prevede
particolari obblighi per i cosiddetti gestori della rete e i fornitori di
servizi di telecomunicazione per salvaguardare la sicurezza della rete e dei
servizi medesimi. Questi obblighi consistono nell'adozione delle misure tecniche
e organizzative idonee a garantire un livello adeguato di protezione rispetto ai
rischi previsti. In primo luogo, i fornitori devono adottare apposite e
preventive misure di sicurezza, in grado anche di tenere conto del costante
progresso tecnico, per custodire e controllare i dati, in modo tale da ridurre
al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non
autorizzato e di trattamento non consentito11. In secondo
luogo, sono tenuti a informare gli abbonati e gli utenti sia quando sussistono
particolari rischi di violazione della sicurezza della rete, che non possono
essere eliminati mediante le misure di sicurezza adottate, indicando i possibili
rimedi e i relativi costi, sia circa la sussistenza di situazioni che permettono
di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o
conversazioni da parte di soggetti a esse estranei (la previsione non riguarda
chiaramente i casi di intercettazione delle comunicazioni o delle conversazioni
previsti dalla legge)12.
Alle indicazioni contenute nella normativa su privacy e tlc, vanno ad
aggiungersi infine gli obblighi stabiliti dalla disciplina generale italiana
sulla protezione dei dati, con specifico riferimento alle misure minime di
sicurezza per gli elaboratori in rete previste da un recente regolamento
governativo (il Dpr 28 luglio 1999, n 318) la cui mancata adozione è sanzionata
penalmente in base agli artt 15, comma 2, e 36 della legge 675/1996.
Sempre
in relazione all'apparato sanzionatorio previsto a livello nazionale, vanno
inoltre ricordate le norme del codice penale relative all'inviolabilità dei
segreti e al perseguimento degli illeciti concernenti la corrispondenza e le
comunicazioni telefoniche, informatiche e telematiche (in particolare, gli artt
616 e segg del codice penale, come modificati dalla legge 23 dicembre 1993, n
547, in tema di criminalità informatica).
Per la lotta alla criminalità
informatica, il cosiddetto cybercrime, è in corso di elaborazione fin dal 1997
un progetto di Convenzione nell'ambito del Consiglio d'Europa, il cui obiettivo
è di promuovere una più intensa cooperazione internazionale in questo settore,
attraverso l'armonizzazione delle procedure e il potenziamento dell'assistenza
giudiziaria13.
6.
Da ultimo, occorre menzionare le disposizioni comunitarie e
nazionali sull'utilizzo di sistemi informatici e crittografici in relazione alla
firma digitale e al documento elettronico. Un'implementazione e un'ampia
diffusione delle tecniche di cifratura sono ritenute da tutti gli esperti del
settore uno degli strumenti più efficaci allo scopo di assicurare l'effettiva
segretezza delle comunicazioni e la circolazione dei messaggi in sicurezza
(l'insieme di questi strumenti e di altri dispositivi attivi, che permettono le
cosiddette navigazioni anonime, è denominato Pet, Privacy enhancing
tecnologies).
Rispetto a tale argomento, la Comunità europea ha adottato il
13 dicembre 1999 la direttiva 1999/93/Ce relativa a un quadro comunitario per le
firme elettroniche, ma in Italia già dal 1997 esiste una precisa disciplina in
proposito, con la prima legge Bassanini (in particolare, l'art 15, comma 2,
legge 15 marzo 1997, n 59 sul conferimento di funzioni a regioni ed enti locali,
sulla riforma della Pubblica amministrazione e sulla semplificazione
amministrativa) e il relativo regolamento attuativo (il dpr 10 novembre 1997, n
513, sui criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione
di documenti con strumenti informatici e telematici).
Tale normativa è ora
confluita nel testo unico sulla documentazione amministrativa (di cui al dlgs n
443 e ai dpr nn 444 e 445 del 28 dicembre 2000), anche se non è ancora
pienamente operativa per la scelta di rinviare la disciplina di diversi profili
a una serie di successive regole tecniche che stanno gradualmente trovando piena
attuazione.
Note
1 Ratificata dall'Italia con la legge 4 agosto 1955, n 848. Cfr anche l'art 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
2 Vedi l'art 7 sul rispetto della vita privata e familiare dell'individuo; cfr anche gli artt 6 e 8 sui diritti rispettivamente alla libertà e alla sicurezza nonché alla protezione dei dati di carattere personale. La carta è consultabile all'indirizzo http://www.cartadeidiritti.net/.
3 Vedi l'art 17 della direttiva 2000/31/Ce.
4 Mediante, appunto, l'apposizione di una sorta di sigillo, bollino o marchio di qualità.
5 Per una rassegna dei documenti più significativi, vedi la rubrica "normativa" del sito web del Garante per la protezione dei dati personali, all'indirizzo http://www.garanteprivacy.it/.
6 Vedi la decisione adottata dalla Commissione Ue il 26 luglio 2000 e i relativi allegati: atti che sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 215 del 25 agosto 2000.
7 Cfr, in particolare, la direttiva 96/2/Ce sulle comunicazioni mobili e personali, nonché le altre direttive 95/51/Ce, 95/62/Ce, 96/19/Ce, 97/13/Ce e 97/33/Ce attuate in Italia dal decreto legge 1 maggio 1997, n 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n 189 (in Gu n 151 del 1 luglio 1997) e dal regolamento governativo approvato con dpr 19 settembre 1997, n 318 (pubblicato nella Gu n 191/L del 22 settembre 1997). Vedi anche la legge 31 luglio 1997, n 249, concernente l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.
8 Vedi gli artt 1, comma 1, lett c, 6 e 12 del citato dpr n 318/1997, nonché il dpr 11 gennaio 2001, n 77, recante il regolamento di attuazione delle direttive comunitarie 97/51/Ce di adeguamento al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni e 98/10/Ce sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (Onp) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle tlc in un ambiente concorrenziale.
9 Vedi sempre l'art 15 del citato dpr n 318/1997, nonché l'art 7 del decreto 25 novembre 1997 del ministero delle Comunicazioni sul rilascio delle licenze individuali, pubblicato nella Gu n 283 del 4 dicembre 1997.
10 Vedi le proposte di direttive 2000/0183 (Cod) e 2000/0189 (Cod) presentate dalla Commissione europea il 12 luglio scorso.
11 Vedi l'art 4 della dir 97/66/Ce e art 2 del dlgs 171, che richiama le misure di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n 675/1996.
12 Vedi gli artt 5 dir 97/66/Ce e 3 dlgs 171.
13 L'ultima versione del testo, del 22 dicembre 2000, è disponibile, in lingua inglese, sul portale Europa, all'indirizzo http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/