Proprio perché facilita in modo straordinario la diffusione delle opere dell'ingegno, Internet ne ha messo in pericolo la protezione. Ma adesso le cose sono cambiate. Il commissario straordinario della Siae illustra le iniziative intraprese per difendere da pirati e falsari i diritti degli autori e assicurare loro il giusto compenso. Una nuova licenza multimediale e un Dna digitale per ciascuna opera.
Solo pochi anni fa, in piena rivoluzione digitale, il problema della
protezione dei contenuti nella rete sembrava inutile, di poco conto, comunque
inattuale. Oggi è forse il problema centrale su cui si concentrano entità
soprannazionali, governi, imprese, giuristi e non solo le organizzazioni che
tutelano il diritto d'autore; questione che proprio le nuove tecnologie di
comunicazione hanno prepotentemente lanciato alla ribalta, sottraendola agli
ambiti specialistici cui era stata confinata dalla "routine" di consuete e
definite fruizioni culturali.
Non v'è dubbio, infatti, che Internet abbia
rappresentato un cambiamento epocale anche nella diffusione e nella fruizione di
quelle che con gergo giuridico vengono definite opere dell'ingegno. Musica,
cinema, immagini, testi, insomma l'universo culturale della parola stampata o
del suono o dell'immagine fissata sul supporto può essere ridotto in forma
numerica, trasmesso e facilmente scaricato da milioni di computer di tutto il
mondo.
Internet era ed è, dunque, una grande opportunità per gli autori e per
l'industria culturale d'oggi, ma anche un grande pericolo. Opportunità perché
permette una sempre maggiore diffusione, pericolo per il fatto che la
tecnologia, permettendo di aggirare il diritto d'autore, non offriva alcuna
remunerazione ad autori, editori, produttori, artisti-esecutori, indebolendo
così la fonte della creatività, con esiti fatalmente disastrosi. Internet, nella
sua prima fase, appariva come l'assoluto regno della libertà, un nuovo
territorio senza tetti né leggi, dove tutto era possibile. In questo nuovo
contesto rilasciare un'opera in forma numerica voleva quasi dire perderla e poco
valeva il ricorso al buon senso che comunque inscriveva Internet in un mondo di
leggi, di regole giuridiche ed economiche.
Oggi le cose sono cambiate. E' finita l'era della free Internet e i contenuti
reclamano giustamente la loro protezione. Basterebbe citare la stranota sentenza
Napster con cui i giudici americani hanno impedito di continuare a far
registrare musica senza corrispondere i diritti d'autore oppure la "Direttiva
sul diritto d'autore e sui diritti connessi nella società dell'informazione",
recentemente approvata dalla Commissione europea, o il "Digital millenium
copyright act", emanato dagli Usa nel 1998. L'assunto principale di questi
provvedimenti si sta ora dispiegando appieno anche nella realtà sociale. In un
recente incontro a Stresa, organizzato dal Centro nazionale di prevenzione e
difesa sociale e dedicato proprio a Internet e al diritto d'autore, David Boies,
l'avvocato americano che ha difeso Napster in giudizio nei tribunali americani,
è partito da un riconoscimento fondamentale: «La tutela della proprietà
intellettuale è necessaria perché gli autori e gli inventori siano premiati
nella creatività e nell'innovazione». Gli ha fatto eco Guido Rossi: «La
necessità di proteggere la proprietà intellettuale col copyright o il brevetto
deriva soprattutto dalla necessità di favorire tutti i possibili investimenti
nella ricerca che, senza quella protezione, non solo sarebbero scoraggiati, ma
verrebbero probabilmente abbandonati».
Leggi, direttive e consapevolezze
diffuse vanno dunque in un'unica direzione, quella secondo cui non può esistere,
se non con le dovute eccezioni, un utilizzo di opere su Internet senza che vi
sia il consenso degli autori, degli editori e dei produttori. E' questo un punto
fondamentale, sotto l'aspetto non soltanto economico ma anche morale.
L'orientamento giuridico europeo, che viene ripreso anche nella "Direttiva sul
diritto d'autore e sui diritti connessi nella società dell'informazione",
riconosce infatti all'autore un diritto morale a non veder mutilata, manomessa o
strumentalizzata la propria opera, anche in un mezzo di diffusione come
Internet. E' un punto importante perché ribadisce il consenso preventivo degli
autori come sigillo di garanzia dell'autonomia e della proprietà
intellettuale.
Certo i confronti o i conflitti non sono risolti (e non sarebbe possibile in
una società sempre più globale e dinamica). Proprio perché il diritto d'autore
considera interessi di natura diversa (economici con investimenti industriali
rilevanti, sociali e culturali) nel contesto di un'utenza potenzialmente
planetaria e altamente tecnologizzata, il suo peso rischia di apparire rilevante
rispetto alle componenti di costi riferibili ai prodotti tradizionali
dell'industria culturale. In questi ultimi, le spese per il supporto materiale,
la stampa, o l'incisione e la registrazione, per la spedizione e la
distribuzione, per il magazzinaggio, per le scorte e via dicendo, avevano
un'incidenza ben maggiore di quella determinata dalla corresponsione dei
diritti. Nel mercato caratterizzato dalla comunicazione digitale assistiamo a un
fenomeno, per così dire, di materializzazione, poiché si riducono in modo
radicale componenti tradizionali di costo e viene ad assumere quindi maggior
peso un fattore - il costo dei diritti - sinora "percepito" quasi come
complementare. Questo fenomeno solo in apparenza rafforza la posizione
dell'autore, anzi può facilmente capovolgersi a suo danno, poiché il
misconoscimento dei suoi diritti tende naturalmente a rientrare in maniera
risolutiva fra quelle valutazioni economiche di impresa capaci di determinare
orientamenti ben precisi della produzione e dello stesso mercato. Anche se il
misconoscimento sistematizzato del diritto d'autore sulla rete sembra, oggi,
un'ipotesi estrema e impercorribile, c' è comunque un'altra insidia alle porte:
la sua riduzione a una sorta di equo compenso da riconoscere ai titolari. Non
più un diritto esclusivo, ma una particolare forma di espropriazione per
pubblica utilità, un sinonimo di licenza legale, istituto escluso dalla
Convenzione di Berna, che lo prevede solo in via eccezionale. Contro questa
ipotesi sta tutta la nostra tradizione giuridica, oltre a una precisa presa di
posizione fondata sull'esigenza di tutelare, con l'autore, le radici stesse
della libertà creativa.
E' dunque su questo piano che si giocherà il futuro
confronto sui diritti d'autore: da una parte le imprese della rete che
tenderanno non soltanto ad abbassare i diritti, ma a ottenere la facoltà di
utilizzare sempre e comunque, attraverso un sistema di licenza legale, le opere;
dall'altra gli autori, gli editori, i produttori di opere che tenderanno a
difendere il principio della libertà di contrattazione. Una libertà che si fonda
sul principio che il diritto d'autore è un diritto soggettivo, del singolo
individuo: le società d'autori, in questo senso, non sono che intermediari fra
gli stessi autori e gli utilizzatori delle opere; fra i singoli autori e i
megaportali della rete.
Così come non poteva essere accettabile l'idea di un'Internet terra di
nessuno, non si può nemmeno pensarla in chiave luddista e proibizionista,
accogliendo quindi le regole basilari della proprietà intellettuale e le
possibilità d'una diffusione che rispetti i contenuti. Un esempio in tal senso
viene dalla recentissima licenza multimediale approntata dalla Siae, grazie alla
quale i provider che intendano diffondere, in rete, opere musicali tutelate
possono farlo in modo pienamente legittimo. La licenza, valida per le
utilizzazioni on line del repertorio musicale tutelato dalla Siae presenta due
elementi distintivi di fondo: la garanzia di un ritorno economico per gli aventi
diritto (autori ed editori) con possibilità di verifiche da parte della stessa
Siae; la flessibilità e l'agilità in sintonia con i nuovi modelli della new
economy per evitare che le imprese debbano troppo spesso chiedere modifiche o
integrazioni relative al pagamento dei diritti, in conseguenza del rapido
evolversi dei modelli di business e delle tecnologie.
L'innovazione
principale è quella di distinguere chi fa un uso intensivo della musica su cui
basa il proprio business (ad esempio una radio web o un sito che distribuisce
musica) da chi, invece, utilizza la musica in modo limitato, come elemento
complementare offerto ai visitatori del sito. Sotto il profilo dei compensi,
introducendo un sistema analogo a quello in vigore per il broadcasting, si è
passati da un compenso forfettario di ridotta entità a uno proporzionale, che
tiene conto di una serie di parametri. I diritti vengono corrisposti dai
titolari d'un sito o dai gestori di una rete residenti in Italia, cioè i
providers che mettono a disposizione repertori musicali o predispongono
programmi con opere musicali affidate in tutela alla Siae (non solo quelle dei
suoi iscritti, ma, grazie ad accordi di reciprocità con altre società d'autori,
anche quelle degli autori di tutto il mondo). I compensi vengono corrisposti in
percentuale sugli introiti del sito web, cioè abbonamenti, pubblicità,
sponsorizzazioni. E' questo un modo fondamentalmente antiproibizionista che non
demonizza la rete, negando la possibilità di utilizzo delle opere protette, ma
le mette a disposizione della new economy, garantendo però i diritti degli
autori. Non è un caso che i maggiori providers stiano sottoscrivendo proprio in
questi giorni la licenza multimediale.
Ma Internet rappresenta per le società d'autori una grande sfida proprio
perché essa rilancia il loro ruolo d'intermediazione, a patto che sappiano
trovare strumenti duttili ed efficaci e riescano a tradurre il diritto in
operatività. Le società d'autori dovranno divenire sempre più sportelli globali
dei diritti, proprio per semplificare l'attività di chi assembla opere
multimediali: un solo interlocutore riduce enormemente tempi e costi di lavoro
per gli editori e i produttori multimediali che debbono richiedere diritti per
una vasta gamma di opere.
Sul piano più strettamente economico, la rete sta
già rappresentando un nuovo campo di attività dal quale non si può prescindere.
Il mercato della musica on line, secondo la società Jupiter research, l'anno
scorso ha sfiorato in Europa i 330 milioni di Euro (quasi 650 miliardi di lire)
e alla fine di quest'anno oltrepasserà i 500 milioni di Euro (più di 950
miliardi) per raggiungere, nel 2006, un valore complessivo di fatturato
superiore ai 2 miliardi di Euro (quasi 4.000 miliardi di lire). E bisogna poi
ricordare che i contenuti diffusi in rete non sono solo quelli musicali.
Nel circolo virtuoso di risanamento economico imboccato dalla Siae (il bilancio consuntivo '99 ha presentato un attivo di 7,7 miliardi; quello di previsione per il 2000 evidenzia un utile netto di 24 miliardi) sta assumendo grande importanza proprio la tutela delle opere on line, che va estendendosi sempre più. Un ultimo esempio è quello della licenza approntata dalla Siae relativa ai diritti d'autore per le musiche tutelate, usate come suonerie dei cellulari. Un'iniziativa che si applica a un business in grande espansione sia per ciò che riguarda la rete (la Envisional, società di monitoraggio dei siti, calcola che nella sola Gran Bretagna il fenomeno provoca, in termini di diritti d'autore, un danno di svariati miliardi all'anno), sia per la telefonia mobile. Ma nell'esempio in questione, conta anche l'aspetto per così dire culturale. I siti che offrono la possibilità di scaricare non solo a pagamento ma anche "gratuitamente" files di suonerie musicali con motivi tutelati sembravano non accorgersi di mettere in commercio qualcosa che non gli apparteneva e che non avevano acquistato. Il fatto poi di offrirlo "gratuitamente" in rete sembrava esentare da qualsiasi forma di diritto d'autore. A questo punto la Siae ha fatto notare due cose: quando si utilizza un lavoro altrui (in questo caso musica, canzoni) si chiede comunque un permesso e si paga un compenso, qualsiasi uso se ne faccia; in secondo luogo quello che sembra gratuito non lo è. Vi sono gestori telefonici che "regalano" le suonerie in cambio dell'abbonamento, oppure siti che le offrono "gratis", ma in cambio di qualcos'altro. E cioè di un maggior numero di contatti che permette al sito di accrescere il proprio valore agli occhi dei possibili clienti pubblicitari: più visite, maggior interesse a fare pubblicità. Le suonerie diventano così regali utili ad aumentare un valore commerciale da far pesare anche in eventuali vendite o quotazioni azionarie della società proprietaria del sito. Con la musica tutelata, quindi, viene "regalato" grazie alla rete, per precisi fini commerciali o promozionali, qualcosa che non si possiede e per cui non si paga il compenso dovuto agli autori. In questo caso la rete maschera, per così dire, il proprio business.
La protezione dei contenuti dovrà esercitarsi necessariamente anche su un altro piano: quello della difesa tecnologica delle opere. Il nodo ancora da sciogliere è raggiungere uno standard condiviso capace di rendere disponibili sulla rete suoni e immagini protette; un certificato e una chiave digitali che permetteranno la fruizione d'un video o d'una musica. Dotando ogni opera del proprio Dna digitale e mappando così gli immensi data base delle società d'autori, che contengono di fatto i repertori di tutto il mondo, sarà possibile seguire il percorso sulla rete d'un film o d'una musica. Diritto e tecnologia, insomma, vanno di pari passo nel difendere i diritti della creatività.