Vittorio Frosini

L'identità informatica è un valore
nuovo, giuridico, ma anche civile

Il progresso dell'elettronica rende ormai possibile la clonazione virtuale degli individui, cioè la configurazione di miliardi di singole identità informatiche che includono dati della personalità sociale, dati medici e perfino dati genomatici. Stanno perciò nascendo nuove e delicatissime forme di identità personale e di privacy, che vanno tutelate con leggi adeguate, dunque non solo nazionali.

1. La sicurezza giuridica come nuovo valore costituzionale.
Nell'ultimo decennio del Novecento è emerso e si è affermato nella cultura giuridica europea un nuovo significato del termine "sicurezza", già diffuso nel linguaggio amministrativo, ma che è venuto ad assumere una nuova valenza di carattere costituzionale e ha esteso la proiezione del suo ambito di riferimento anche nel diritto dell'informatica, inteso nel senso comprensivo dei suoi diversi settori di applicazione.
Per segnare una data di inizio di questa innovazione di significato, che era del resto già apparsa in qualche contributo dottrinario, è opportuno riferirsi al primo volume interamente dedicato all'argomento, opera del giurista spagnolo Antonio Enrique Perez Luno: La securidad juridica1. Poiché qui il nostro interesse di ricerca non riguarda i complessi risvolti teorici del concetto riferito al termine, ma si limita alle sue applicazioni in campo informatico, segnaliamo l'apparizione nel 1994 dell'importante volume di Erhard Denninger Menschenrechte und Grundgesetz2. Secondo Denninger, i nuovi principi dello Stato democratico, che sostituiscono l'antica triade rivoluzionaria di "libertà, uguaglianza, fraternità", sono quelli di "sicurezza, diversità, solidarietà". E infine, va rilevato che anche nella cultura italiana è apparso il contributo di Giuseppe De Vergottini3, per il quale «la sicurezza nazionale si è presentata come supremo valore costituzionale».

2. Le mutazioni della sicurezza in senso amministrativo.
Accanto all'allargamento e all'approfondimento del concetto di sicurezza nella teoria generale del diritto va segnalato il mutamento sopravvenuto del suo significato nel linguaggio amministrativo. Infatti, il termine di "sicurezza" apparteneva finora al linguaggio comune nel senso di protezione a esso attribuito: come nell'espressione di "forza di pubblica sicurezza".
Non sorprende constatare come una evoluzione e l'aggiornamento del suo valore semantico si siano verificati specialmente in Francia, un paese di cultura giuridica particolarmente sensibile per tradizione di studi e di prassi agli sviluppi del diritto amministrativo, dopo l'avvento della rivoluzione giacobina e della grandiosa sistemazione imperiale napoleonica.
Dopo lo scossone delle agitazioni studentesche e operaie nel 1968 e negli anni Ottanta, R. Peyrefitte, guardasigilli del governo di Valéry Giscard d'Estaing, espose nel suo rapporto al presidente nel 1977 Réponses à la violence le prime suggestioni sul nuovo carattere attribuite alla sicurezza come difesa del cittadino, e non soltanto nell'ordine pubblico statale. Seguì, con l'avvento alla presidenza della repubblica di Francois Mitterrand, il rapporto del primo ministro Gilbert Bonnemaison, presentato nel 1982, dedicato al collegamento fra "prevenzione, repressione, solidarietà": con esso le autorità del governo si assumeranno il compito di arginare il "sentimento di insicurezza" diffuso nei cittadini. Vale a dire: il valore della sicurezza non è soltanto da considerare in riferimento al dato oggettivo dell'ordine pubblico, sul quale vegliano le forze dell'ordine, ma diventa un valore soggettivo che va riconosciuto come un diritto del singolo cittadino.
Questo mutamento significativo è ben documentato da Sebastian Roché4: la sicurezza privata è ormai diventata un principio fondamentale di libertà del cittadino; è uno dei suoi diritti umani, con carattere di generalità, anzi di universalità per la persona civile. Non disconosciamo importanti contributi allo stesso tema portati anche in altri paesi, come la Germania, in cui viene elaborato il concetto di Innere Sicherheit della nuova riflessione sulla sicurezza: basti qui osservare come questa sia considerata come un acquisto di dignità dell'individuo e di funzionalità amministrativa, che trova necessario riscontro anche nel campo dell'informatica.

3. Il bisogno di sicurezza dell'identità informatica.
Il progresso compiuto nel campo dell'elaborazione elettronica dei dati informatici all'inizio del ventunesimo secolo ha consentito la clonazione virtuale dell'individuo; ossia, non una sua riproduzione carnale, ma una configurazione della sua identità (a partire dai dati rilevati nel suo genoma) e della sua personalità sociale in termini di accumulazione costante e composizione strutturata dei dati che lo riguardano. Si è posta perciò l'esigenza di una garanzia di sicurezza dell'identità informatica: quella che è stata designata a lungo con il termine privacy, e che dal 1981 ha acquistato in Italia (ma si è diffusa anche altrove) la valenza semantica di "diritto di libertà informatica", ossia del diritto alla sicurezza della personalità acquisita negli archivi elettronici e alla possibilità di ricevere e di trasmettere le informazioni in termini di linguaggio elettronico.
Su questa nuova esigenza di sicurezza personale esiste ormai una vasta letteratura scientifica, alla quale facciamo qui implicito riferimento, limitandoci invece a prendere in considerazione l'esperienza propriamente giuridica, che è sorta e che si è consolidata in relazione alla nuova dimensione della sicurezza.
Prenderemo in particolare considerazione lo svolgimento della relativa problematica sul piano legislativo verificatosi in Italia; rilevando però che ormai il termine "italiano" è sinonimo, anche in senso giuridico oltre che culturale, di "europeo"; non si può più in questo settore, come negli altri relativi alla libertà di comunicazione, di movimento e di scambi delle persone, dei beni e dei servizi nello spazio economico europeo, precludere all'esame della situazione italiana il confronto, esplicito o sottointeso, con la corrispondente situazione negli altri paesi dell'Ue, anch'essi vincolati all'applicazione delle direttive comuni5.
Vi è tuttavia ancora un largo margine di assenza normativa, ed è quella che si riferisce alla diffusione della rete universale di Internet, per la quale sarebbe anzi richiesta un'opera di coordinazione giuridica a livello internazionale con l'apporto non soltanto dei singoli stati nazionali e dell'Unione europea, ma anche della stessa Organizzazione delle Nazioni Unite. Il diritto di libertà, ovverosia di sicurezza informatica, va in effetti ritenuto e considerato come uno dei nuovi diritti umani presenti nella coscienza civile del genere umano.

4. Carattere giuridico delle misure di sicurezza.
Abbiamo messo in primo piano l'esigenza personalistica di una garanzia di sicurezza dei dati riferiti all'identità informatica, poiché questo problema rappresenta un punto di riscontro e una linea di continuità che caratterizzano la nuova concezione del valore della sicurezza, delineato nelle pagine iniziali: ma non è questo il solo profilo sotto il quale prendere in considerazione la nuova applicazione della sicurezza informatica, sul piano amministrativo, come sarà illustrato più avanti.
E' tuttavia sintomatica l'indicazione che viene dal constatare che l'uso del termine "sicurezza" appare per la prima volta nel titolo di un decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1999 n 318, avente per titolo: "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art 15 comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n 675". Il principio generale, enunciato nell'art 1, qualifica per "misure minime" il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, previste nel connesso regolamento, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti dall'art 15, comma 1, della stessa legge.
Si osservi che nel testo legislativo il termine "sicurezza" viene dunque inteso come "livello di protezione" e non in senso ontologico di disciplina, come accade nell'uso del termine "misure di sicurezza" ovvero anche di "cella di sicurezza". Le varie "misure minime" acquistano per ciò stesso un carattere giuridico, che trasvaluta l'assunzione in senso restrittivo tecnico, giacché conferisce alle misure di sicurezza richieste un carattere generalizzato di "proceduralità".
Infatti l'art 6 predispone l'obbligo di un documento programmatico della sicurezza dei dati per definire criteri e procedure adeguati a questo fine. A essi rimandiamo il lettore.
Qui importava soprattutto rilevare in conformità al nostro proposito illustrativo l'importanza assunta nel linguaggio legislativo del termine "sicurezza" nelle sue dimensioni giuridiche.

5. La sicurezza in senso oggettivo.
L'aspetto peraltro più noto e più importante per la sua pluralità di dimensioni è quello connesso alla sicurezza nel dato informatico in senso "oggettivo", cioè come elemento autonomo e parificato al bene informatico per la produzione e il consumo. Il tema è tuttavia largamente trattato. Basterà ricordare che nell'ottobre 1999 venne pubblicato, a cura dell'Aipa, un documento contenente le "linee guida per la definizione di un Piano della sicurezza"6, in cui si osserva che ai fini della sicurezza è «fondamentale procedere alla classificazione dei beni in funzione degli elementi di integrità, riservatezza e disponibilità».
La sicurezza va considerata come una componente integrante dell'attività quotidiana nel settore degli operatori di informatica, finalizzata alla protezione delle informazioni e delle apparecchiature da manomissione, uso improprio o distruzione.
Perciò un sistema di sicurezza, per poter raggiungere i migliori risultati funzionali, va visto globalmente negli aspetti fisici, logici e organizzativi, come un insieme di misure e strumenti hardware, software, organizzativi e procedurali integrati fra loro, volti a ridurre la possibilità di danni a un livello accettabilmente basso e a un dato ragionevole. A questo fine, il Piano per la sicurezza è corredato da una ricca documentazione riferita alle analisi e alla gestione dei rischi, alle verifiche della sicurezza sul piano operativo, all'organizzazione funzionale della gestione della sicurezza nei sistemi automatizzati nella pubblica amministrazione: documenti tutti oggetto di analisi approfondite che altrove possono essere facilmente consultate7.

6. Crisi del valore della sicurezza.
Il problema della sicurezza ha due aspetti, quello tecnologico (strumenti di protezione) e quello giuridico (garanzie di protezione dell'identità, libertà, comunicabilità nei messaggi in rete). Questo secondo aspetto del problema, poiché si tratta ormai di estendere l'ambito di garanzia giuridica all'intero ordine mondiale delle comunicazioni, è quello che oggi presenta impreviste difficoltà e inconvenienti.
Infatti in un primo tempo sembrò che il diritto di libertà informatica (cioè il diritto di ricevere e diffondere le informazioni tramite collegamenti via Internet) fosse tale da costituire la creazione di un nuovo mondo virtuale, sottratto alle limitazioni, alle pressioni e alle repressioni esercitate dai poteri pubblici o privati. Questa apertura di orizzonti che conferiva una nuova forma oggettiva alla coscienza umana è oggi messa in pericolo o addirittura ristretta fino all'annullamento della libertà di comunicazione a livello planetario.
Nei primi giorni del maggio 2001 si è tenuta a Stresa una conferenza internazionale sul tema "proprietà intellettuale e ciberspazio". Fra gli altri interventi è stato rilevante quello di Laurence Lessig, professore della Stanford law school. Il ciberspazio, lo spazio che veniva ritenuto di piena libertà, senza confini e senza governanti, ha una sua architettura tecnologica che stabilisce che cosa è permesso fare e quali gradi di libertà siano consentiti: sicché per Internet si pone la minaccia di diventare molto diversa da come era stata progettata. Negli Usa chi possiede i cavi della trasmissione a larga banda vuole aggiungere una serie di controlli: questo file dovrà viaggiare più veloce, un altro più lento, questo video potrà essere accessibile, quest'altro no. Ora, poiché sicurezza è divenuta sinonimo di libera iniziativa di mercato, garantita da protezione giuridica, siamo in presenza di una grave crisi di quel mondo di globalizzazione delle informazioni che si era presentato all'alba del nuovo secolo.
Il ceto dei giuristi è chiamato a studiare queste trasformazioni, a proporre nuove soluzioni conformi al rispetto dei fondamentali diritti umani di libertà di comunicazione, a predisporre nuovi strumenti giuridici intesi a salvaguardarli. Ribadisco che il problema della sicurezza non è un problema di sola strumentazione tecnica ma è connesso all'ordine civile dell'umanità nella nuova storia del ventunesimo secolo.


Note

1 A.E. Perez Luno, La securidad juridica, Ariel derecho, Barcelona, 1991.

2 E. Denninger, Menschenrechte und Grundgesetz, Albatros, Weinheim, ed it. curata da C. Almirante, Diritti umani e legge fondamentale, Giappichelli, Torino.

3 G. De Vergottini, La sicurezza come valore costituzionale, pubblicato sulla rivista "Tempo presente", n 221-222, 1999, pag 15-20.

4 S. Roché, Ensécureté et libertés, Seuil, Parigi, 1994.

5 Vedi l'articolo di G. Guerra, in questo stesso numero di Telèma.

6 Il documento, che fu predisposto da un gruppo di lavoro coordinato dal professor Ferrante Pierantoni, è consultabile sul sito www.aipa.it/servizi[3/pubblicazioni[5/quaderni[3/quaderni_2.pdf

7 Esiste una precisa legislazione intesa a garantire il valore della sicurezza informatica. Vedasi la ricca Appendice normativa, che comprende la legge 22 aprile 1941, n 637 (la famosa legge sul diritto d'autore poi revisionata in commissione nel 1992 e nel 1999), il decreto legislativo del 6 maggio 1999 n 169, la legge del 1 aprile 1981 n 121, il Dpcm del 15 febbraio 1989, la legge 23 dicembre 1993 n 547.