Dettaglio scheda

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A - Endoprocedimento

Codice A 11.1
Nome Autorizzazione Unica Ambientale
Ambito AMBIENTE

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B - Interessati

Chi è interessato

Le imprese (art. 2 del Decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005) nonché i gestori degli impianti non soggetti ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) o alla procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale).

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C - Requisiti e caratteristiche

Che caratteristiche o requisiti deve avere il fabbricato o l'impianto

L’autorizzazione Unica Ambientale, disciplinata con il regolamento emanato con il D.P.R. 59/2013, prevede che le P.M.I. ed i gestori degli impianti non soggetti ad A.I.A. o alla procedura di VIA devono presentare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ove intendano o debbano richiedere il rilascio, la modifica sostanziale o il rinnovo di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi in materia ambientale (prima chiesti separatamente):
  • a) scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • b) utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • c) emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; (Autorizzazione in via ordinaria);
  • d) emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Autorizzazioni in Via Generale - AVG);
  • e) impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  • f) utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
  • g) attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi di cui all’articolo 215 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
  • h) operazioni di recupero di rifiuti di cui all’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
A parziale deroga di quanto sopra, a norma dell'articolo 3 comma 3 del decreto, vi è la possibilità per il gestore di non avvalersi dell'AUA per le attività soggette solo a comunicazione ovvero a autorizzazione di carattere generale. Ulteriori informazioni relative al campo di applicazione, alle modalità di presentazione dell’AUA e in ordine al procedimento possono essere reperite nella circolare della Regione Piemonte

Sul primo supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte numero 27 del 9 luglio 2015, è stato pubblicato il Regolamento regionale recante “Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale”, emanato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 5/R.
Il provvedimento definisce i contenuti e le caratteristiche del servizio digitale di compilazione guidata dell’istanza AUA.
A partire dal 1 ottobre 2015 le istanze potranno essere presentate esclusivamente in via telematica con i predetti contenuti e secondo le modalità definite dal SUAP di competenza.
Si precisa che il tempo indicato nel quadro D, si riferisce ai procedimenti che in base al regolamento prevedono la durata più estesa tra quelle di 90 e di 120 giorni previste dal regolamento.
Il termine indicato nel quadro F, si riferisce al termine massimo.

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D - Cosa si deve fare

Cosa serve: Domanda

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E - Normativa Applicabile

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F - Presentazione della pratica

Cosa si deve fare per presentare la pratica

Quando si può iniziare l'intervento: Al rilascio dell’Autorizzazione
Tempi previsti per la conclusione dell'endoprocedimento: 120 giorni
A chi si presenta la domanda:
Note sulla documentazione:

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G - Pagamenti

Quanto e come si deve pagare per gli esercizi delle attività

Marche da bollo: Una marca da bollo per la domanda unica e una marca da bollo per il provvedimento finale (art. 1, commi 591, 592, 593, 594, legge 27 dicembre 2013, n. 302). Si precisa che, anche secondo l’Agenzia delle Entrate, i procedimenti che coinvolgono le Amministrazioni competenti al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta finalizzati al riscontro dell'istanza, sono esenti dall'imposta di bollo, trattandosi di atti istruttori non aventi rilevanza esterna, che confluiscono nel provvedimento finale emesso dal Suap.
Importo Marche da bollo:
Diritti di istruttoria Ente Terzo: SI, sono previste tariffe.
Importo diritti di istruttoria Ente Terzo: In attesa della definizione di specifiche tariffe, si versano quelle in uso per i singoli adempimenti stabiliti dalle Autorità Competenti
Note sul pagamento:

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H - Flusso

Flusso dell'endoprocedimento

Subprocedimento Ente
Ricezione domanda SUAP
Verifica conformità domanda - verifica in accordo con la Provincia SUAP
Istruttoria - consultazione di altri enti competenti in materia ambientale Provincia
Conferenza di Servizi (a)- partecipazione di altri enti competenti in materia ambientale Provincia
oppure Conferenza di Servizi (b) - partecipazione di altri enti competenti in materia ambientale + altri enti competenti al rilascio di titoli necessari per la costruzione e l’esercizio dell’attività SUAP
Adozione AUA Provincia
Rilascio AUA - rilascio in via unitaria con altri titoli necessari per la costruzione e l’esercizio dell’attività SUAP

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I - Allegati

Elenco allegati da produrre e relativa spiegazione

Tipologia Spiegazioni Allegato Obbl. Azioni

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L - Adempimenti successivi

Regionali

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M - Scadenze e rinnovi

Quando scade l'endoprocedimento relativo all'esercizio di attività

Data di scadenza L'AUA ha scadenza - 15 anni
Modalità di rinnovo Ripresentando una domanda di rinnovo dell'AUA
Ente competente

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N - Note

INFORMATIVA GENERALE

INFORMATIVA GENERALE: Ulteriori indicazioni operative sono riportate ai seguenti link: http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2014/05/attach/circolare1.pdf e http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/804-valutazioni-e-adempimenti-ambientali e http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/27/suppo1/00000003.htm