Dettaglio scheda
A - Attività
Codice | 47.101R |
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Nome | Esercizi di vicinato. Con prodotti alimentari |
Tipologia intervento | Subingresso |
B - Descrizione
Descrizione Regionale
- L’esercizio dell'attività di commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune competente per territorio e può essere iniziato dalla data di ricevimento della segnalazione medesima.
- Il subingresso nell’attività di commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato consiste nel trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte dell’attività commerciale, per la quale il cedente ha già presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di avvio dell’attività allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune competente per territorio.
- La SCIA di subingresso deve essere presentare allo stesso SUAP del comune competente per territorio che è quello in cui ha sede il locale per l’esercizio dell’attività commerciale. L’esercizio di tale attività da parte del subentrante/dichiarante può essere iniziato dalla data di presentazione della segnalazione medesima.
- Poiché nel caso di subingresso varia soltanto la titolarità dell’attività commerciale, tutti i dati identificativi dell’attività commerciale, già oggetto di SCIA/DIA/COMUNICAZIONE/AUTORIZZAZIONE commerciale di avvio, resteranno immodificati. Quindi, non saranno oggetto di SCIA commerciale di subingresso: il settore merceologico o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita del locale.
- Nella SCIA di subingresso il subentrante deve dichiarare i propri dati identificativi e la sussistenza dei requisiti soggettivi: morali e professionali.
- Per quanto riguarda i dati relativi ai locali, si evidenzia che gli adempimenti relativi agli endoprocedimenti previsti dalla normativa in merito agli impianti ed ai fabbricati, che sono utilizzati per l’esercizio dell’attività commerciale, sono stati già espletati da parte del cedente. Comunque, il subentrante deve dichiarare che i locali permangono conformi alle vigenti disposizioni di legge.
- In caso di modifica dei fabbricati e degli impianti esistenti, il subentrante deve espletare gli endoprocedimenti, di cui al quadro “D”, prima della presentazione della SCIA commerciale di subingresso, che rappresenta l’ultimo adempimento a carico dell’operatore prima dell’avvio dell’attività.
Il subentrante deve dichiarare nella SCIA commerciale di subingresso all’attività commerciale: i propri dati identificativi e la sussistenza dei requisiti morali e professionali, poiché tutti gli altri dati relativi all’attività commerciale sono stati già identificati nella SCIA/DIA/COMUNICAZIONE/AUTORIZZAZIONE di avvio dell’attività.
Per quanto riguarda i dati relativi ai locali, il subentrante deve dichiarare che i locali permangono conformi alle vigenti disposizioni di legge.
- autocertificare con dichiarazione sostitutiva di certificazione (art 46 – D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.) stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche (Es. :residenza, nascita, titolo di studio, assenza di condanne penali, ecc.);
- autocertificare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art 47 – D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.) altri stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato o che risultino da certificazioni, autorizzazioni o altri documenti rilasciati da soggetti titolari di funzioni pubbliche in suo possesso (Es.: agibilità, idoneità igienico-sanitaria, prevenzione incendi, ecc.);
- non può autocertificare requisiti di natura tecnica che non risultino da certificazioni, autorizzazioni o altri documenti rilasciati da soggetti titolari di funzioni pubbliche in suo possesso. In questo ultimo caso dovrà ricorrere ad attestazioni o asseverazioni di tecnici abilitati (art. 19 – legge n. 241/1990 s.m.i.), ovvero a dichiarazione di conformità resa dall’«Agenzia delle Imprese» di cui all’art. 38, comma 4, D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.
RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 4, 7, 26 comma 5 D.Lgs. n. 114/1998 s.m.i., art. 65 D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., art. 17 L.R. n. 38/2009
FONTI NORMATIVE: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/commercio
Altri elementi informativi specifici relativi all'attività
La sede dell’esercizio deve possedere i requisiti previsti dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento di Igiene, dal Regolamento Edilizio, dalle norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso e da ultimo dalle normative di settore vigenti.FONTI NORMATIVE: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/commercio
Descrizione Locale
Altre informazioni locali
C - Requisiti
Requisiti Oggettivi
Normativa Requisiti Oggettivi
Requisiti Soggettivi Morali
Requisiti morali del dichiarante:1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252*. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
*Il riferimento all’art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 è da intendersi sostituito dall’art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” - così come modificato dall’art. 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 - “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136”.
Normativa Requisiti Soggettivi Morali
Requisiti Soggettivi Professionali
1.L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a)avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b)avere, per almeno due anni, anche non continuativi nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c)essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
d)essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) per le attività di vendita nel settore alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti soggettivi, ovvero essere stato idoneo all’iscrizione avendo a suo tempo superato il relativo esame.
2.Ai soggetti che vantano qualifiche conseguite in altre regioni, si riconosce il possesso del requisito alimentare e/o somministrazione, nel caso in cui le qualifiche medesime consentano nella regione di provenienza, l’esercizio dell’attività omologa.
3.Ai cittadini stranieri – comunitari e extracomunitari – che intendono esercitare l’attività di vendita di prodotti alimentari o quella di somministrazione di alimenti e bevande in uno Stato diverso da quello in cui è stata conseguita la relativa qualifica si applicano le disposizioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero, ai sensi del Decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206.
4.Ulteriori informazioni in merito sono reperibili sul sito web regionale del commercio – sezione requisiti professionali, in cui è possibile scaricare la relativa modulistica, cliccando il documento intitolato “Accesso immediato alla news del MISE con la possibilità di scaricare la modulistica di riferimento”, per richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico il riconoscimento delle qualifiche professionali estere.
5.Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.
Normativa Requisiti Soggettivi Professionali
Requisiti per i Cittadini Extracomunitari
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. Per maggiori informazioni in materia si rimanda alla consultazione dei seguenti siti web:http://www.prefettura.it/torino/contenuti/13641.htm
(link alla Prefettura di Torino - per reperire qualsiasi tipo di informazione in materia di immigrazione)
http://www.to.camcom.it/Page/t01/view_html?idp=13570
(link alla C.C.I.A.A. di Torino - la Guida intende porre l’attenzione sui principali aspetti concernenti gli adempimenti incombenti in capo alla Camera di commercio in relazione ai soggetti extracomunitari che intendono svolgere attività di lavoro autonomo ed imprenditoriale in Italia. Trattasi di soggetti originari di Paesi non appartenenti all’UNIONE EUROPEA che vogliono ottenere il permesso di soggiorno per lavorare in Italia ovvero che sono già residenti in Italia, ma desiderano convertire il permesso di soggiorno già ottenuto.)
Normativa Requisiti per i Cittadini Extracomunitari
Altri requisiti
Normativa altri Requisiti
ATTENZIONE
PRIMA DI ESAMINARE IL QUADRO DEGLI ADEMPIMENTI EVENTUALMENTE PREVISTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' INDIVIDUATA NEL QUADRO A E' NECESSARIO VERIFICARE CHE SIANO STATI SVOLTI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA PER REALIZZARE/MODIFICARE I FABBRICATI E GLI IMPIANTI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'.
IN VIA GENERALE PER LA REALIZZAZIONE/MODIFICA DEI FABBRICATI E DEGLI IMPIANTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' INDIVIDUATA NEL QUADRO A E' NECESSARIA L'ATTIVAZIONE DEI SEGUENTI ENDOPROCEDIMENTI PRIMA DI QUELLI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA':
D - Procedimenti
Endoprocedimenti relativi alla verifica dei requisiti previsti per i fabbricati e gli impianti
NOTA BENE. GLI ENDOPROCEDIMENTI QUI INDICATI DEVONO ESSERE ATTIVATI ANCHE QUANDO NON E' RICHIESTA NESSUNA DOMANDA/DICHIARAZIONE/NOTIFICA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.
ADEMPIMENTI DA EFFETTUARE PRIMA DELL'INIZIO DELL'INTERVENTO SUL FABBRICATO E/O SUGLI IMPIANTI
Adempimento | Codice | Nome endoprocedimento | Obbl. | Azioni | |
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1 | AMBIENTE | A 7.1 | A7 Inquinamento acustico | NO | Visualizza endoprocedimento |
2 | EDILIZIA/URBANISTICA | ED 0.3 | ED - CIL ordinaria | NO | Visualizza endoprocedimento |
3 | EDILIZIA/URBANISTICA | ED 0.4 | ED - CIL straordinaria | NO | Visualizza endoprocedimento |
4 | EDILIZIA/URBANISTICA | ED 2 | ED - DIA | NO | Visualizza endoprocedimento |
5 | EDILIZIA/URBANISTICA | ED 1 | ED - Permesso di costruire | NO | Visualizza endoprocedimento |
6 | EDILIZIA/URBANISTICA | ED 0.1 | ED - SCIA | NO | Visualizza endoprocedimento |
7 | IGIENICO SANITARI | IS 1.1 | IG-SAN Parere per progetti edilizi | NO | Visualizza endoprocedimento |
8 | PREVENZIONE INCENDI | VF 2 | VF - Richiesta di deroga | NO | Visualizza endoprocedimento |
9 | PREVENZIONE INCENDI | VF 1 | VF - Richiesta Esame Progetto | NO | Visualizza endoprocedimento |
ADEMPIMENTI DA EFFETTUARE DOPO LA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO SUL FABBRICATO E/O SUGLI IMPIANTI
Adempimento | Codice | Nome endoprocedimento | Obbl. | Azioni | |
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1 | PREVENZIONE INCENDI | VF 3 | VF - Richiesta CPI | NO | Visualizza endoprocedimento |
2 | PREVENZIONE INCENDI | VF 4 | VF - SCIA ai fini della sicurezza antincendio | NO | Visualizza endoprocedimento |
3 | SICUREZZA | ISPESL 3 | ISPESL - Impianti elettrici di messa a terra, di protezione contro le scariche elettriche e impianti posti in luoghi con pericolo di esplosioni | NO | Visualizza endoprocedimento |
4 | EDILIZIA/URBANISTICA | ED 3.1 | ED - Conclusione lavori, conformita' dell'opera e degli impianti al progetto, attestato agibilita' | NO | Visualizza endoprocedimento |
5 | EDILIZIA/URBANISTICA | ED 3.2 | ED - Richiesta Agibilita' | NO | Visualizza endoprocedimento |
6 | IGIENICO SANITARI | IS 11.1 | IG-SAN Notifica sanitaria (igiene alimenti) - Regolamento (CE) 852/2004 | SI | Visualizza endoprocedimento |
D1
NORMATIVA APPLICABILE AGLI ENDOPROCEDIMENTI INDICATI NEI QUADRI D
Adempimento | Norme nazionali | Norme regionali | Regolamenti comunali |
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E - Esercizio delle attività
COSA SERVE PER INIZIARE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' (QUANDO SIANO GIA' STATI REALIZZATI/MODIFICATI I FABBRICATI E GLI IMPIANTI)
Cosa serve per iniziare l'esercizio dell'attività: | Segnalazione certificata inizio attività |
E1 - Normativa applicabile
Norme nazionali | Norme regionali | Regolamenti comunali |
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D.Lgs. n. 114/1998 s.m.i. – artt. 4, 7, 26, comma 5 | L.R. n. 38/2009 – art. 17 | |
D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. - Art. 65 | L.R. n. 28/1999 s.m.i. | |
D.C.R. 29 ottobre 1999, n. 563-13414 s.m.i. |
Cosa si deve fare per presentare la pratica
A chi si presenta la pratica: | Al SUAP di Biella |
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Quando si può iniziare l'attività: | Dalla data di presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività al SUAP. La SCIA commerciale di subingresso all’attività deve essere presentata al SUAP del Comune di sede dell’esercizio su apposito modulo con i relativi allegati, indicati nel quadro “E4” |
Precisare se sono necessarie altre comunicazioni prima di cominciare: | |
Tempi previsti per la conclusione del procedimento: | 60 giorni (per la verifica e controllo rif. art. 19 c. 3 della legge n. 241/1990 s.m.i.) |
Note sulla documentazione: |
DOMANDA/SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'
Tipologia | Modello Domanda/SCIA | Scarica Modello |
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SCIA Subingresso | 11_Mod_subingressocommercio-somm.odt | Scarica allegato |
Elenco allegati da produrre e relativa spiegazione
Tipologia | Spiegazioni | Allegato | Obblig. | Scarica Modello |
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Procura speciale | Procura speciale con firma autografa o digitale del Delegante (obbligatorio nel caso di presentazione da parte di un Delegato) | ModelloProcura.doc | NO | Scarica allegato |
Atto/dichiarazione notarile | Copia dell'atto notarile debitamente registrato o dichiarazione del notaio dell'avvenuta stipula dell'atto | SI | ||
Dichiarazione risoluzione contratto di affitto d'azienda | Nel caso di reintestazione, dichiarazione di avvenuta risoluzione del contratto di affitto d'azienda sottoscritta dalle parti interessate o in caso di mancato rinnovo, la dichiarazione del titolare. | NO | ||
Dichiarazione soci | Dichiarazione soci (obbligatoria nel caso di società, l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali deve essere presentata da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.) | ALLEGATO - DICHIARAZIONE SOCI.doc | NO | Scarica allegato |
Documento riconoscimento | Copia documento di riconoscimento in corso di validità di: - Delegante e Delegato (obbligatorio nel caso di presentazione da parte di un Delegato) - Tutti i Soci amministratori (obbligatiorio nel caso di società) - Titolare/i (obbligatorio nel caso in cui non coincida con il Delegante) | NO |
Quanto e come si deve pagare per gli esercizi delle attività
Marche da bollo: | Nessuna |
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Importo Marche da bollo: | |
Contributi/Oneri: | |
Importo Contributi/Oneri: | |
Diritti di segreteria: | |
Importo Diritti di segreteria: | |
Diritti di istruttoria SUAP: | |
Importo Diritti di istruttoria SUAP: | |
Note sul pagamento: |
F - Adempimenti successivi
Regionali
Contestualmente alla presentazione della SCIA o comunque entro trenta giorni dall’Inizio dell’Attività d’Impresa, l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve chiedere l’iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede (art. 2196 Codice Civile). Per approfondimenti si rimanda a http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/cu/ |
Locali
G - Scadenze e rinnovi
Quando scade l'endoprocedimento relativo all'esercizio di attività
Data di scadenza | Nessuna scadenza |
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Modalità di rinnovo | |
Ente competente |
H - Note
INFORMATIVA GENERALE
La documentazione sarà inviata agli Enti competenti per la verifica dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e/o l'esecuzione dell'intervento. In esito all'attività di controllo potrà essere comunicata l'esigenza di eventuali integrazioni ed entro 60 giorni dalla data di ricevimento della SCIA, potranno essere adottati motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E’ fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i. |