Dettaglio scheda

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A - Attività

Codice 56.201R
Nome Attivita' di somministrazione di alimenti e bevande ristretta ad una cerchia di persone (mense, al domicilio del consumatore/catering, sui mezzi di trasporto pubblico, ecc.)
Tipologia intervento Subingresso

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B - Descrizione

Descrizione Regionale

1.    Per attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta nei confronti di una ristretta cerchia di persone si intendono le attività effettuate con modalità o in spazi nei quali l’accesso è consentito solo previo possesso di un titolo di ingresso o nei casi in cui è riservato a determinati soggetti. Trattasi delle attività disciplinate dall’art. 8, comma 6 della Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i, che prevede i seguenti casi:
a)    negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b)    negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
c)    negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti;
d)    al domicilio del consumatore;
e)    nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell'azienda;
f)    in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;
g)    all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;
h)    negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto morali previsti dalla normativa vigente;
i)    negli altri casi disposti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

2.    Il subingresso nell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande consiste nel trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte dell’attività commerciale, comportando il trasferimento del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività all’avente causa (subentrante) e la decadenza dello stesso in capo al cedente.
3.    Il subingresso per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta nei confronti di una ristretta cerchia di persone è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo stesso Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune competente per territorio che è quello in cui ha sede il locale per l’esercizio di somministrazione. L’esercizio di tale attività da parte del subentrante/dichiarante può essere iniziato dalla data di presentazione della segnalazione medesima. Mentre il cedente della gestione o della proprietà dell’esercizio deve presentare una semplice COMUNICAZIONE di cessazione dell’attività, ai sensi dell’art. 9, comma 5 bis della L.R. n. 38/2006 s.m.i.
4.    Si evidenzia, peraltro, che in caso di subingresso per atto tra vivi, il subentrante ha tempo un anno a decorrere dalla data di presentazione della SCIA di subingresso, per attivare l’esercizio, pena il divieto di prosecuzione dell’attività.
5.    Poiché nel caso di subingresso varia soltanto la titolarità dell’attività commerciale, tutti i dati identificativi dell’attività commerciale, già oggetto di SCIA/DIA/COMUNICAZIONE/AUTORIZZAZIONE commerciale di avvio, resteranno immodificati.
6.    Nella SCIA di subingresso il subentrante deve dichiarare i propri dati identificativi e la sussistenza dei requisiti morali. Non sono richiesti quelli professionali, di cui all’art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., poiché si tratta di un’attività di somministrazione svolta nei confronti di una determinata cerchia di persone, disciplinata all’art. 8, comma 6 della L.R. n. 38/2006 s.m.i.
7.    Per quanto riguarda i dati relativi ai locali, si evidenzia che gli adempimenti relativi agli endoprocedimenti, di cui al quadro “D” previsti dalla normativa in merito agli impianti ed ai fabbricati, che sono utilizzati per l’esercizio dell’attività di somministrazione, sono stati già espletati da parte del cedente. Comunque, il subentrante deve dichiarare che i locali permangono conformi alle vigenti disposizioni di legge.
8.    In caso di modifica dei fabbricati e degli impianti esistenti, il subentrante deve espletare gli endoprocedimenti, di cui al quadro “D”, prima della presentazione della SCIA commerciale di subingresso, che rappresenta l’ultimo adempimento a carico dell’operatore prima dell’avvio dell’attività. In particolare, devono essere rispettate le norme e le prescrizioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.

La SCIA commerciale di subingresso nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta nei confronti di una ristretta cerchia di persone deve essere presentata al SUAP del comune di sede dell’esercizio.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 8, comma 6, art. 9, comma 3 e art. 13 L.R. n. 38/2006 s.m.i.

FONTI NORMATIVE: http://www.regione.piemonte.it/commercio/index.htm



Altri elementi informativi specifici relativi all'attività


•    Il subentrante deve dichiarare nella SCIA commerciale di subingresso nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta nei confronti di una determinata cerchia di persone: i propri dati identificativi e la sussistenza dei requisiti morali, poiché tutti gli altri dati relativi all’attività commerciale sono stati già identificati nella SCIA/DIA/COMUNICAZIONE/AUTORIZZAZIONE di avvio dell’attività.
•    Per quanto riguarda i dati relativi ai locali, il subentrante deve dichiarare che i locali permangono conformi alle vigenti disposizioni di legge.

Nota bene: il privato può:
- autocertificare con dichiarazione sostitutiva di certificazione (art 46 – D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.) stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche (Es. :residenza, nascita, titolo di studio, assenza di condanne penali, ecc.);
- autocertificare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art 47 – D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.) altri stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato o che risultino da certificazioni, autorizzazioni o altri documenti rilasciati da soggetti titolari di funzioni pubbliche in suo possesso (Es.: agibilità, idoneità igienico-sanitaria, prevenzione incendi, ecc.);
- non può autocertificare requisiti di natura tecnica che non risultino da certificazioni, autorizzazioni o altri documenti rilasciati da soggetti titolari di funzioni pubbliche in suo possesso. In questo ultimo caso dovrà ricorrere ad attestazioni o asseverazioni di tecnici abilitati (art. 19 – legge n. 241/1990 s.m.i.), ovvero a dichiarazione di conformità resa dall’«Agenzia delle Imprese» di cui all’art. 38, comma 4, D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.



Descrizione Locale


Altre informazioni locali


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C - Requisiti

Requisiti Oggettivi

La sede dell’esercizio deve possedere i requisiti previsti dalle norme in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, sicurezza e prevenzione incendi, nonché dalle disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.
Per le caratteristiche igienico sanitarie del locale, si deve far riferimento al Regolamento regionale recante: "Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale. Abrogazione dei regolamenti regionali 21 luglio 2003, n. 9/R, 20 ottobre 2003, n. 12/R, 5 luglio 2004, n. 3/R, 21 dicembre 2004, n. 16/R, 28 dicembre 2005 n. 8/R." (http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2008/10/siste/00000148.htm).


FONTI NORMATIVE
: http://www.regione.piemonte.it/commercio/index.htm

Normativa Requisiti Oggettivi

art. 8, comma 6, art. 9, comma 3 e art. 13 L.R. n. 38/2006 s.m.i.


Requisiti Soggettivi Morali

Requisiti morali del dichiarante:

1.    Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a)    coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b)    coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c)    coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d)    coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e)    coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f)    coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

2.    Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3.    Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4.    Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5.    In caso di società associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252*. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

*Il riferimento all’art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 è da intendersi sostituito dall’art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” - così come modificato dall’art. 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 - “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136”.


FONTI NORMATIVE: http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10059dl.htm

Normativa Requisiti Soggettivi Morali

Art. 71, commi 1, 2, 3, 4, 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 s.m.i.


Requisiti Soggettivi Professionali


Normativa Requisiti Soggettivi Professionali

Requisiti per i Cittadini Extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.
Per maggiori informazioni in materia si rimanda alla consultazione dei seguenti siti web:
Per reperire qualsiasi tipo di informazione in materia di immigrazione
  • Prefettura di Torino
  • C.C.I.A.A. di Torino - la Guida intende porre l’attenzione sui principali aspetti concernenti gli adempimenti incombenti in capo alla Camera di commercio in relazione ai soggetti extracomunitari che intendono svolgere attività di lavoro autonomo ed imprenditoriale in Italia. Trattasi di soggetti originari di Paesi non appartenenti all’UNIONE EUROPEA che vogliono ottenere il permesso di soggiorno per lavorare in Italia ovvero che sono già residenti in Italia, ma desiderano convertire il permesso di soggiorno già ottenuto.

Normativa Requisiti per i Cittadini Extracomunitari

Altri requisiti


Normativa altri Requisiti

ATTENZIONE
PRIMA DI ESAMINARE IL QUADRO DEGLI ADEMPIMENTI EVENTUALMENTE PREVISTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' INDIVIDUATA NEL QUADRO A E' NECESSARIO VERIFICARE CHE SIANO STATI SVOLTI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA PER REALIZZARE/MODIFICARE I FABBRICATI E GLI IMPIANTI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'. IN VIA GENERALE PER LA REALIZZAZIONE/MODIFICA DEI FABBRICATI E DEGLI IMPIANTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' INDIVIDUATA NEL QUADRO A E' NECESSARIA L'ATTIVAZIONE DEI SEGUENTI ENDOPROCEDIMENTI PRIMA DI QUELLI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA':

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D - Procedimenti

Endoprocedimenti relativi alla verifica dei requisiti previsti per i fabbricati e gli impianti

NOTA BENE. GLI ENDOPROCEDIMENTI QUI INDICATI DEVONO ESSERE ATTIVATI ANCHE QUANDO NON E' RICHIESTA NESSUNA DOMANDA/DICHIARAZIONE/NOTIFICA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.

ADEMPIMENTI DA EFFETTUARE PRIMA DELL'INIZIO DELL'INTERVENTO SUL FABBRICATO E/O SUGLI IMPIANTI

Adempimento Codice Nome endoprocedimento Obbl. Azioni

ADEMPIMENTI DA EFFETTUARE DOPO LA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO SUL FABBRICATO E/O SUGLI IMPIANTI

Adempimento Codice Nome endoprocedimento Obbl. Azioni
1 IGIENICO SANITARI IS 11.1 IG-SAN Notifica sanitaria (igiene alimenti) - Regolamento (CE) 852/2004 SI Visualizza endoprocedimento

D1

NORMATIVA APPLICABILE AGLI ENDOPROCEDIMENTI INDICATI NEI QUADRI D

Adempimento Norme nazionali Norme regionali Regolamenti comunali
IGIENICO SANITARI reg CE 29/04/04 n. 852

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E - Esercizio delle attività

COSA SERVE PER INIZIARE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' (QUANDO SIANO GIA' STATI REALIZZATI/MODIFICATI I FABBRICATI E GLI IMPIANTI)


Cosa serve per iniziare l'esercizio dell'attività: Segnalazione certificata inizio attività

E1 - Normativa applicabile

Norme nazionali Norme regionali Regolamenti comunali
L.R. n. 38/2006 – art. 8, comma 6, art. 9, comma 3 e art. 13

Cosa si deve fare per presentare la pratica

A chi si presenta la pratica: Al SUAP di Alessandria
Quando si può iniziare l'attività: L'attività può iniziare dalla data di presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività al SUAP.
Precisare se sono necessarie altre comunicazioni prima di cominciare:
Tempi previsti per la conclusione del procedimento: 60 giorni (per la verifica e controllo rif. art. 19 c. 3 della legge n. 241/1990 s.m.i.)
Note sulla documentazione:

DOMANDA/SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Tipologia Modello Domanda/SCIA Scarica Modello
Scarica allegato


Elenco allegati da produrre e relativa spiegazione

Tipologia Spiegazioni Allegato Obblig. Scarica Modello
Procura speciale Procura speciale con firma autografa o digitale del Delegante (obbligatorio nel caso di presentazione da parte di un Delegato) Mod_Procura_speciale.rtf NO Scarica allegato
Autocertificazione requisiti professionali Autocertificazione di possesso del requisito professionale per la somministrazione di alimenti e bevande, obbligatorio per tutte le attivita' tranne quelle elencate alle lettere b), e), f) g) ed h) della Legge 287/91 (agli alloggiati in strutture ricettive - nelle mense aziendali - nei circoli - a favore dei propri dipendenti da parte di amministrazioni, enti o imprese pubbliche - in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari - nei mezzi di trasporto pubblico), qualora l'accesso sia consentito solo previo possesso di un titolo di ingresso o riservato a determinati soggetti.(circolare Min. Sviluppo Economico 3656/C del 12/9/2012 - Risoluzione n. 103398 del 14/4/2016) allegato_B_autocertificazione_requisiti_professionali.rtf NO Scarica allegato
Nulla OSTA Nulla osta allo svolgimento dell'attivita' di somministrazione alimenti e bevande, documentazione / dichiarazione che attesti il possesso di titolo abilitativo per l'attività principale e/o la disponibilià dei locali - obbligatorio in caso di affidamento gestione (es. bar annesso a impianto carburanti - gestione mensa ecc.) NO
Allegato E comunicazione di impatto acustico Nel caso di esenzione dall'obbligo di valutazione di impatto acustico è sufficiente allegare la comunicazione di cui al modello Allegato E. Nel caso di obbligo è necessario allegare la Valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico qualificato. allegato_E_comunicazione_impatto_acustico.doc SI Scarica allegato
Dichiarazione sostitutiva atto notorietà di impatto acustico In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora, senza il superamento dei limiti di emissione del rumore, allegare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal titolare e dal tecnico abilitato in acustica ambientale. dichiarazione_sostitutiva-atto-notorieta_impatto-acustico.rtf NO Scarica allegato
Ricevuta di versamento oneri di istruttoria Ricevuta del versamento dei diritti istruttoria suap pari a Euro 50,00 da versare con le seguenti modalità: - Versamento su CC postale n. 17002155 intestato a Comune di Alessandria oppure - Bonifico Bancario Conto Corrente Tesoreria del Comune di Alessandria n. 54245 Banco BPM Spa – Codice IBAN: IT54Q0503410408000000054245 SI
Comunicazione che vale come denuncia per la vendita di alcolici (art. 29 D.Lgs 504/1995) La vendita degli alcolici al consumatore finale in esercizi commerciali, esercizi pubblici, esercizi di intrattenimento pubblico, esercizi ricettivi, è soggetta a presentazione di denuncia fiscale ai sensi dall’art. 29 della legge 504/1995. Il D.Lgs 222/2016 ha disposto l’equipollenza della comunicazione preventiva presentata al SUAP all’atto della presentazione della Segnalazione di inizio attività, alla denuncia di esercizio ex art. 29 del D.Lgs. n.504/95 Comunicazione_vendita_alcolici.rtf NO Scarica allegato
Dichiarazione soci Dichiarazione soci (obbligatoria nel caso di società deve essere presentata l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali di tutti i soci amministratori secondo le indicazioni di cui al D.P.R. 252/98) NO
Documento riconoscimento Copia documento di riconoscimento in corso di validità di: - Delegante e Delegato (obbligatorio nel caso di presentazione da parte di un Delegato) - Tutti i Soci amministratori (obbligatorio nel caso di società) - Titolare/i (obbligatorio nel caso in cui non coincida con il Delegante) NO
Modello di SubIngresso Da usare esclusivamente per le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte al domicilio del consumatore, nelle scuole, negli ospedali, nelle comunita' religiose, in stabilimenti militari e nelle strutture di accoglienza e di sostegno, nelle aree di servizio, nei mezzi di trasporto pubblico e nelle stazioni 11_Mod_subingressocommercio-somm.odt NO Scarica allegato
Modello di SubIngresso 2 Da usare esclusivamente per le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte: congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago, oppure nell’esercizio posto nell’ambito dell’impianto stradale di distribuzione carburanti, oppure nella mensa aziendale della ditta/società, oppure all’interno della sala cinematografica, oppure all’interno del museo, oppure all’interno del teatro, oppure all’interno della sala da concerto, oppure all’interno dei complessi sportivi e simili, oppure negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive di proprietà di enti pubblici, oppure altro SCIA-SOMMINISTRAZIONE-RISTRETTA-2017.odt NO Scarica allegato

Quanto e come si deve pagare per gli esercizi delle attività

Marche da bollo:
Importo Marche da bollo:
Contributi/Oneri:
Importo Contributi/Oneri:
Diritti di segreteria:
Importo Diritti di segreteria:
Diritti di istruttoria SUAP: Ricevuta di versamento dei diritti istruttoria suap pari a Euro 50,00 da versare con le seguenti modalità: - Versamento su CC postale n. 17002155 intestato a Comune di Alessandria oppure - Bonifico Bancario Conto Corrente Tesoreria del Comune di Alessandria n. 54245 Banco BPM Spa – Codice IBAN: IT54Q0503410408000000054245
Importo Diritti di istruttoria SUAP: 50€
Note sul pagamento: Nel caso di presentazione contestuale di più SCIA i diritti sono dovuti una sola volta e pertanto è possibile allegare la copia dello stesso bollettino ad ogni SCIA

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F - Adempimenti successivi

Regionali

Contestualmente alla presentazione della SCIA o comunque entro trenta giorni dall’Inizio dell’Attività d’Impresa, l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve chiedere l’iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede (art. 2196 Codice Civile). Per approfondimenti si rimanda a http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/cu/

Locali

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G - Scadenze e rinnovi

Quando scade l'endoprocedimento relativo all'esercizio di attività

Data di scadenza Nessuna scadenza
Modalità di rinnovo
Ente competente

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H - Note

INFORMATIVA GENERALE

La documentazione sarà inviata agli Enti competenti per la verifica dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e/o l'esecuzione dell'intervento. In esito all'attività di controllo potrà essere comunicata l'esigenza di eventuali integrazioni ed entro 60 giorni dalla data di ricevimento della SCIA, potranno essere adottati motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E’ fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i.

INFORMATIVA LOCALE