Dettaglio scheda

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A - Attività

Codice 56.101R
Nome Attivita' di somministrazione e preparazione di alimenti e bevande al pubblico indistinto (BAR - RISTORANTI - PIZZERIE)
Tipologia intervento Avvio/Apertura nelle zone non tutelate

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B - Descrizione

Descrizione Regionale

1.    Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita con il consumo sul posto che si esplicita in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico a tal fine attrezzati.
2.    L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dalla Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i., che prevede ai fini dell’avvio della stessa la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune competente per territorio che è quello in cui ha sede il locale per l’esercizio di somministrazione, qualora venga insediata nelle zone non soggette a tutela, come individuate dallo stesso comune (a cui rivolgersi per conoscere se l’area di insediamento dell’esercizio di somministrazione sia o meno sottoposta a vincoli di tutela di tipo sociale, ambientale, artistico, storico, architettonico, ecc…). L’esercizio di tale attività da parte del dichiarante può essere iniziato dalla data di presentazione della segnalazione medesima.
3.    La SCIA di avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nelle zone non soggette a tutela, rappresenta l’ultimo adempimento a carico dell’operatore prima dell’avvio dell’attività. La presentazione della SCIA commerciale di avvio di tale attività presuppone quindi l’avvenuto espletamento degli endoprocedimenti, di cui al quadro “D”.
4.    La SCIA di tale attività deve contenere i seguenti dati:
•    dati identificativi del dichiarante;
•    dichiarazione della sussistenza dei requisiti morali, di cui all’art. 71, commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.;
•    dichiarazione della sussistenza dei requisiti professionali, di cui all’art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.;
•    ubicazione del locale;
•    il rispetto degli endoprocedimenti, di cui al quadro “D”, relativi ai fabbricati e agli impianti utilizzati per l’esercizio dell’attività di somministrazione.

5.    Rispetto agli endoprocedimenti relativi ai locali, di cui al quadro “D”, si specifica che la sede dell’esercizio di somministrazione deve possedere i requisiti previsti dalle norme in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, sicurezza e prevenzione incendi, nonché dalle disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali. E’ altresì richiesto il rispetto dei criteri previsti per l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i., tra i quali si evidenziano le seguenti disposizioni:
-   Art. 6: conformità dell’esercizio di somministrazione alla destinazione d’uso “commercio al dettaglio”;-
-   Art. 7: rispetto dei beni culturali, ambientali e paesaggistici;
-    Art. 8: soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi;
-    Art. 9: valutazione dell’impatto sulla viabilità;
-    Art. 10: compatibilità dell’esercizio di somministrazione rispetto alla tutela delle seguenti componenti ambientali: ambiente acustico, atmosferico e paesaggistico.


6.    Per ulteriori indicazioni interpretative in merito ai criteri per l’insediamento delle attività di somministrazione, di cui alla D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i, si rimanda alla nota esplicativa del Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale - Prot. n. 9369/DB1701 del 13/12/2010.

La SCIA commerciale di avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone non soggette a tutela deve essere presentata al SUAP del comune di sede dell’esercizio di somministrazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 9 L.R. n. 38/2006 s.m.i., artt. 6, 7, 8, 9, 10 D.G.R. n. 85-13268 dell’08/02/2010 e s.m.i.

FONTI NORMATIVE: http://www.regione.piemonte.it/commercio/index.htm

Altri elementi informativi specifici relativi all'attività


Descrizione Locale

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Altre informazioni locali

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C - Requisiti

Requisiti Oggettivi

La sede dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande deve possedere i requisiti previsti dalle norme in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, sicurezza e prevenzione incendi, nonché dalle disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali e rispettare i criteri previsti per l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i.

Della citata deliberazione regionale si evidenzia, in particolare, il rispetto delle seguenti disposizioni:
- Art. 6: conformità dell’esercizio di somministrazione alla destinazione d’uso “commercio al dettaglio”;
- Art. 7: rispetto dei beni culturali, ambientali e paesaggistici;
- Art. 8: soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi;
- Art. 9: valutazione dell’impatto sulla viabilità;
- Art. 10: compatibilità dell’esercizio di somministrazione rispetto alla tutela delle seguenti componenti ambientali: ambiente acustico, atmosferico e paesaggistico.

Per le caratteristiche igienico sanitarie del locale, si deve far riferimento al Regolamento regionale recante: "Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale. Abrogazione dei regolamenti regionali 21 luglio 2003, n. 9/R, 20 ottobre 2003, n. 12/R, 5 luglio 2004, n. 3/R, 21 dicembre 2004, n. 16/R, 28 dicembre 2005 n. 8/R." (http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2008/10/siste/00000148.htm).

FONTI NORMATIVE
: http://www.regione.piemonte.it/commercio/index.htm

Normativa Requisiti Oggettivi

art. 9 L.R. n. 38/2006 s.m.i., artt. 6, 7, 8, 9, 10 D.G.R. n. 85-13268 dell’08/02/2010 e s.m.i., Decreto della Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2008, n. 2/R


Requisiti Soggettivi Morali


Requisiti morali del dichiarante

1.    Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a)    coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b)    coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c)    coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d)    coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e)    coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f)    coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

2.    Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3.    Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4.    Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5.    In caso di società associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252*. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

*Il riferimento all’art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 è da intendersi sostituito dall’art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” - così come modificato dall’art. 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 - “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136”.


FONTI NORMATIVE: http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10059dl.htm


Normativa Requisiti Soggettivi Morali

Art. 71, commi 1, 2, 3, 4 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 s.m.i.


Requisiti Soggettivi Professionali

1.    L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a)    avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b)    avere, per almeno due anni, anche non continuativi nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c)    essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
d)    essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) per le attività di vendita nel settore alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti soggettivi, ovvero essere stato idoneo all’iscrizione avendo a suo tempo superato il relativo esame.

2.    Ai soggetti che vantano qualifiche conseguite in altre regioni, si riconosce il possesso del requisito alimentare e/o somministrazione, nel caso in cui le qualifiche medesime consentano nella regione di provenienza, l’esercizio dell’attività omologa.
3.    Ai cittadini stranieri – comunitari e extracomunitari – che intendono esercitare l’attività di vendita di prodotti alimentari o quella di somministrazione di alimenti e bevande in uno Stato diverso da quello in cui è stata conseguita la relativa qualifica si applicano le disposizioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero, ai sensi del Decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206.
4.    Ulteriori informazioni in merito sono reperibili sul sito web regionale del commercio – sezione requisiti professionali, in cui è possibile scaricare la relativa modulistica, cliccando il documento intitolato “Accesso immediato alla news del MISE con la possibilità di scaricare la modulistica di riferimento”, per richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico il riconoscimento delle qualifiche professionali estere.
5.    Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.
6.    I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l’obbligo di frequentare per ciascun triennio un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e sicurezza, come previsto all’art. 5, comma 3 della L.R. n. 38/2006 s.m.i.




FONTI NORMATIVEhttp://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10059dl.htm
                              http://www.regione.piemonte.it/commercio/requisitiProfessionali.htm

Normativa Requisiti Soggettivi Professionali

Art. 71, comma 6 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 s.m.i.


Requisiti per i Cittadini Extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.
Per maggiori informazioni in materia si rimanda alla consultazione dei seguenti siti web:
  • per reperire qualsiasi tipo di informazione in materia di immigrazione Prefettura di Torino
  • C.C.I.A.A. di Torino - la Guida intende porre l’attenzione sui principali aspetti concernenti gli adempimenti incombenti in capo alla Camera di commercio in relazione ai soggetti extracomunitari che intendono svolgere attività di lavoro autonomo ed imprenditoriale in Italia. Trattasi di soggetti originari di Paesi non appartenenti all’UNIONE EUROPEA che vogliono ottenere il permesso di soggiorno per lavorare in Italia ovvero che sono già residenti in Italia, ma desiderano convertire il permesso di soggiorno già ottenuto.

Normativa Requisiti per i Cittadini Extracomunitari

Altri requisiti


Il soggetto, che presenta la SCIA per l’apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone non soggette a tutela, deve dichiarare: i propri dati identificativi e la sussistenza dei requisiti morali e professionali, ubicazione del locale, nonché di aver rispettato le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, sicurezza e prevenzione incendi, nonché le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali. Dichiara altresì che i locali dell’esercizio rispettano i criteri previsti per l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i.


Nota bene: il privato può:
- autocertificare con dichiarazione sostitutiva di certificazione (art 46 – D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.) stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche (Es. :residenza, nascita, titolo di studio, assenza di condanne penali, ecc.);
- autocertificare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art 47 – D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.) altri stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato o che risultino da certificazioni, autorizzazioni o altri documenti rilasciati da soggetti titolari di funzioni pubbliche in suo possesso (Es.: agibilità, idoneità igienico-sanitaria, prevenzione incendi, ecc.);
- non può autocertificare requisiti di natura tecnica che non risultino da certificazioni, autorizzazioni o altri documenti rilasciati da soggetti titolari di funzioni pubbliche in suo possesso. In questo ultimo caso dovrà ricorrere ad attestazioni o asseverazioni di tecnici abilitati (art. 19 – legge n. 241/1990 s.m.i.), ovvero a dichiarazione di conformità resa dall’«Agenzia delle Imprese» di cui all’art. 38, comma 4, D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.

Normativa altri Requisiti

ATTENZIONE
PRIMA DI ESAMINARE IL QUADRO DEGLI ADEMPIMENTI EVENTUALMENTE PREVISTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' INDIVIDUATA NEL QUADRO A E' NECESSARIO VERIFICARE CHE SIANO STATI SVOLTI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA PER REALIZZARE/MODIFICARE I FABBRICATI E GLI IMPIANTI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'. IN VIA GENERALE PER LA REALIZZAZIONE/MODIFICA DEI FABBRICATI E DEGLI IMPIANTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' INDIVIDUATA NEL QUADRO A E' NECESSARIA L'ATTIVAZIONE DEI SEGUENTI ENDOPROCEDIMENTI PRIMA DI QUELLI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA':

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D - Procedimenti

Endoprocedimenti relativi alla verifica dei requisiti previsti per i fabbricati e gli impianti

NOTA BENE. GLI ENDOPROCEDIMENTI QUI INDICATI DEVONO ESSERE ATTIVATI ANCHE QUANDO NON E' RICHIESTA NESSUNA DOMANDA/DICHIARAZIONE/NOTIFICA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.

ADEMPIMENTI DA EFFETTUARE PRIMA DELL'INIZIO DELL'INTERVENTO SUL FABBRICATO E/O SUGLI IMPIANTI

Adempimento Codice Nome endoprocedimento Obbl. Azioni

ADEMPIMENTI DA EFFETTUARE DOPO LA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO SUL FABBRICATO E/O SUGLI IMPIANTI

Adempimento Codice Nome endoprocedimento Obbl. Azioni
1 IGIENICO SANITARI IS 11.1 IG-SAN Notifica sanitaria (igiene alimenti) - Regolamento (CE) 852/2004 SI Visualizza endoprocedimento

D1

NORMATIVA APPLICABILE AGLI ENDOPROCEDIMENTI INDICATI NEI QUADRI D

Adempimento Norme nazionali Norme regionali Regolamenti comunali

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E - Esercizio delle attività

COSA SERVE PER INIZIARE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' (QUANDO SIANO GIA' STATI REALIZZATI/MODIFICATI I FABBRICATI E GLI IMPIANTI)


Cosa serve per iniziare l'esercizio dell'attività: Segnalazione certificata inizio attività

E1 - Normativa applicabile

Norme nazionali Norme regionali Regolamenti comunali
L.R. n. 38/2006 – art. 9
D.G.R. n. 85-13268 dell’08/02/2010 e s.m.i. - artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11

Cosa si deve fare per presentare la pratica

A chi si presenta la pratica: Al SUAP di Alessandria
Quando si può iniziare l'attività: L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività al SUAP
Precisare se sono necessarie altre comunicazioni prima di cominciare:
Tempi previsti per la conclusione del procedimento: 60 giorni (per la verifica e controllo rif. art. 19 c. 3 della legge n. 241/1990 s.m.i.)
Note sulla documentazione:

DOMANDA/SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Tipologia Modello Domanda/SCIA Scarica Modello
Modello di SCIA Somministrazione 09_Mod_Sommin_ZoneNONTutelate.odt Scarica allegato


Elenco allegati da produrre e relativa spiegazione

Tipologia Spiegazioni Allegato Obblig. Scarica Modello
Procura speciale Procura speciale con firma autografa o digitale del Delegante (obbligatorio nel caso di presentazione da parte di un Delegato) Mod_Procura_speciale.rtf NO Scarica allegato
Comunicazione orario di apertura Dichiarazione con cui l'esercente comunica l'orario prescelto (art. 17 della LR 38/2006) allegato_ D_comunicazione_orario.rtf SI Scarica allegato
Dichiarazione per fabbisogno parcheggi Dichiarazione del titolare inerente il fabbisogno dei posti a parcheggio, in relazione alla superficie di somministrazione, con indicazione di reperimento fisico degli stessi o di eventuale monetizzazione (art. 8 D.G.R. 85/13268 del 08/02/2010) allegato_I_fabbisogno_parcheggi.rtf SI Scarica allegato
Planimetria completa dell'esercizio Planimetria completa dell'esercizio (comprendente l'eventuale area esterna adibita a parcheggio) in scala 1:100 predisposta da tecnico abilitato in cui siano evidenziati: la superficie adibita a somministrazione e quella destinata ad eventuali altre attivita' - la destinazione di ogni ambiente con le principali attrezzature - gli accessi di entrata/uscita principali e secondari. SI
Studio di impatto sulla viabilita' Studio predisposto da professionista abilitato, corredato da eventuale planimetria nel caso di opere viabili previste a mitigazione - art. 9 D.G.R. 85-13268 8/2/2010 - obbligatorio per gli esercizi con superficie di somministrazione superiore a 80 mq. con esclusione di quelli insediati in Addensamenti commerciali A1 e A2 e nelle realtà minori a rischio desertificazione, così come definite nell'art. 5 c. 3 della D.G.r. sopra citata. NO
Allegato F - Relazione tecnica Relazione compilata da tecnico qualificato inerente gli aspetti ambientali e progettuali che rendono ammissibile l'insediamento dell'esercizio di somministrazione (DGR 85/13268 del 08/02/2010) Allegato_F_relazione_tecnica.rtf SI Scarica allegato
Allegato E comunicazione di impatto acustico Nel caso di esenzione dall'obbligo di valutazione di impatto acustico è sufficiente allegare la comunicazione di cui al modello Allegato E. Nel caso di obbligo è necessario allegare la Valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico qualificato. allegato_E_comunicazione_impatto_acustico.doc SI Scarica allegato
Dichiarazione sostitutiva atto notorietà di impatto acustico In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora, senza il superamento dei limiti di emissione del rumore, allegare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal titolare e dal tecnico abilitato in acustica ambientale. dichiarazione_sostitutiva-atto-notorieta_impatto-acustico.rtf NO Scarica allegato
Ricevuta versamento diritti istruttoria Ricevuta del versamento dei diritti istruttoria suap pari a Euro 50,00 da versare con le seguenti modalità: - Versamento su CC postale n. 17002155 intestato a Comune di Alessandria oppure - Bonifico Bancario Conto Corrente Tesoreria del Comune di Alessandria n. 54245 Banco BPM Spa – Codice IBAN: IT54Q0503410408000000054245 SI
Comunicazione che vale come denuncia per la vendita di alcolici (art. 29 D.Lgs 504/1995) La vendita degli alcolici al consumatore finale in esercizi commerciali, esercizi pubblici, esercizi di intrattenimento pubblico, esercizi ricettivi, è soggetta a presentazione di denuncia fiscale ai sensi dall’art. 29 della legge 504/1995. Il D.Lgs 222/2016 ha disposto l’equipollenza della comunicazione preventiva presentata al SUAP all’atto della presentazione della Segnalazione di inizio attività, alla denuncia di esercizio ex art. 29 del D.Lgs. n.504/95 Comunicazione_vendita_alcolici.rtf NO Scarica allegato
Dichiarazione soci Dichiarazione soci (obbligatoria nel caso di società deve essere presentata l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali di tutti i soci amministratori secondo le indicazioni di cui al D.P.R. 252/98) NO
Documento riconoscimento Copia documento di riconoscimento in corso di validità di: - Delegante e Delegato (obbligatorio nel caso di presentazione da parte di un Delegato) - Tutti i Soci amministratori (obbligatorio nel caso di società) - Titolare/i (obbligatorio nel caso in cui non coincida con il Delegante) NO

Quanto e come si deve pagare per gli esercizi delle attività

Marche da bollo:
Importo Marche da bollo:
Contributi/Oneri:
Importo Contributi/Oneri:
Diritti di segreteria:
Importo Diritti di segreteria:
Diritti di istruttoria SUAP: Ricevuta del versamento dei diritti istruttoria suap pari a Euro 50,00 da versare con le seguenti modalità: - Versamento su CC postale n. 17002155 intestato a Comune di Alessandria oppure - Bonifico Bancario Conto Corrente Tesoreria del Comune di Alessandria n. 54245 Banco BPM Spa – Codice IBAN: IT54Q0503410408000000054245
Importo Diritti di istruttoria SUAP: 50€
Note sul pagamento: Nel caso di presentazione contestuale di più SCIA i diritti sono dovuti una sola volta e pertanto è possibile allegare la copia dello stesso bollettino ad ogni SCIA

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F - Adempimenti successivi

Regionali

Contestualmente alla presentazione della SCIA o comunque entro trenta giorni dall’Inizio dell’Attività d’Impresa, l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve chiedere l’iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede (art. 2196 Codice Civile). Per approfondimenti si rimanda a http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/cu/

Locali

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G - Scadenze e rinnovi

Quando scade l'endoprocedimento relativo all'esercizio di attività

Data di scadenza Nessuna scadenza
Modalità di rinnovo
Ente competente

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H - Note

INFORMATIVA GENERALE

La documentazione sarà inviata agli Enti competenti per la verifica dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e/o l'esecuzione dell'intervento. In esito all'attività di controllo potrà essere comunicata l'esigenza di eventuali integrazioni ed entro 60 giorni dalla data di ricevimento della SCIA, potranno essere adottati motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E’ fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i.

INFORMATIVA LOCALE