Dettaglio scheda

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A - Attività

Codice 47.101R
Nome Esercizi di vicinato. Con prodotti alimentari
Tipologia intervento Avvio/Apertura

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B - Descrizione

Descrizione Regionale

  1. Per commercio al dettaglio in esercizi di vicinato di prodotti alimentari si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci appartenenti al settore merceologico alimentare in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. Gli esercizi di vicinato sono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
  2. L’esercizio dell'attività di commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, da presentare allo Sportello Unico competente per territorio e può essere iniziato dalla data di ricevimento della segnalazione medesima.
  3. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali. Per maggiori dettagli si rimanda alla consultazione dei seguenti siti web:

-        http://www.poliziadistato.it/articolo/206-licenze_Nulla_osta/

-        www.to.camcom.it/mida

      4. Qualora l’esercizio di vicinato sia situato all’interno di un centro commerciale di media o grande dimensione occorre fare riferimento per maggiori informazioni alle schede della conoscenza e alla modulistica previste per la media o la grande   struttura di vendita.


Altri elementi informativi specifici relativi all'attività

Il privato deve dichiarare nella modulistica il settore merceologico, la superficie di vendita e le conformità del locale rispetto alle disposizioni urbanistiche, edilizie, igienico – sanitarie, ecc.

NOTA BENE: il privato può:

  • autocertificare con dichiarazione sostitutiva di certificazione (art 46 – D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.) stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche (Es. :residenza, nascita, titolo di studio, assenza di condanne penali, ecc.);
  • autocertificare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art 47 – D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.) altri stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato o che risultino da certificazioni, autorizzazioni o altri documenti rilasciati da soggetti titolari di funzioni pubbliche in suo possesso (Es.: agibilità, idoneità igienico-sanitaria, prevenzione incendi, ecc.);
  • NON PUO' AUTOCERTIFICARE requisiti di natura tecnica che non risultino da certificazioni, autorizzazioni o altri documenti rilasciati da soggetti titolari di funzioni pubbliche in suo possesso. In questo ultimo caso dovrà ricorrere ad attestazioni o asseverazioni di tecnici abilitati (art. 19 – legge n. 241/1990 s.m.i.), ovvero a dichiarazione di conformità resa dall’«Agenzia delle Imprese» di cui all’art. 38, comma 4, D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.

Per un maggiore approfondimento si rimanda alla normativa regionale di settore reperibile al sito regionale.

Descrizione Locale


Altre informazioni locali


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C - Requisiti

Requisiti Oggettivi

La sede dell’esercizio deve possedere i requisiti previsti dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento di Igiene, dal Regolamento Edilizio, dalle norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso e da ultimo dalle normative di settore vigenti.

Normativa Requisiti Oggettivi

Approfondimenti normativi


Requisiti Soggettivi Morali

1.     Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a)     coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b)     coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c)     coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d)     coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e)     coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

2.     Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3.     Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4.     Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5.     In caso di società associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252*. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

 

*Il riferimento all’art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 è da intendersi sostituito dall’art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” - così come modificato dall’art. 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 - “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Normativa Requisiti Soggettivi Morali

FONTI NORMATIVE


DLgs 26.03.10 n. 59


Requisiti Soggettivi Professionali

1.     L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a)     avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b)     avere, per almeno due anni, anche non continuativi nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c)     essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;

d)     essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) per le attività di vendita nel settore alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti soggettivi, ovvero essere stato idoneo all’iscrizione avendo a suo tempo superato il relativo esame.

2.     Ai soggetti che vantano qualifiche conseguite in altre regioni, si riconosce il possesso del requisito alimentare e/o somministrazione, nel caso in cui le qualifiche medesime consentano nella regione di provenienza, l’esercizio dell’attività omologa.

3.     Ai cittadini stranieri – comunitari e extracomunitari – che intendono esercitare l’attività di vendita di prodotti alimentari o quella di somministrazione di alimenti e bevande in uno Stato diverso da quello in cui è stata conseguita la relativa qualifica si applicano le disposizioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero, ai sensi del Decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206.

4.     Ulteriori informazioni in merito sono reperibili sul sito web regionale del commercio – sezione requisiti professionali, in cui è possibile scaricare la relativa modulistica, cliccando il documento intitolato “Accesso immediato alla news del MISE con la possibilità di scaricare la modulistica di riferimento”, per richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico il riconoscimento delle qualifiche professionali estere.

5.     Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.

Normativa Requisiti Soggettivi Professionali

art. 71 DLgs 26.03.10 n. 59


Approfondimenti normativi


DLgs n. 206/2007


Requisiti per i Cittadini Extracomunitari

1.     I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. Per maggiori informazioni in materia si rimanda alla consultazione dei seguenti siti web:

·         http://www.prefettura.it/torino/contenuti/13641.htm

(link alla Prefettura di Torino - per reperire qualsiasi tipo di informazione in materia di immigrazione)

·         http://www.to.camcom.it/Page/t01/view_html?idp=13570

(link alla C.C.I.A.A. di Torino - la Guida intende porre l’attenzione sui principali aspetti concernenti gli adempimenti incombenti in capo alla Camera di commercio in relazione ai soggetti extracomunitari che intendono svolgere attività di lavoro autonomo ed imprenditoriale in Italia. Trattasi di soggetti originari di Paesi non appartenenti all’UNIONE EUROPEA che vogliono ottenere il permesso di soggiorno per lavorare in Italia ovvero che sono già residenti in Italia, ma desiderano convertire il permesso di soggiorno già ottenuto.)

Normativa Requisiti per i Cittadini Extracomunitari

art. 5 comma 6 L. 06.03.98, n.40


art. 32, comma 1 bis e 1 ter DLgs 25.07.98, n.286


Altri requisiti


Normativa altri Requisiti

ATTENZIONE
PRIMA DI ESAMINARE IL QUADRO DEGLI ADEMPIMENTI EVENTUALMENTE PREVISTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' INDIVIDUATA NEL QUADRO A E' NECESSARIO VERIFICARE CHE SIANO STATI SVOLTI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA PER REALIZZARE/MODIFICARE I FABBRICATI E GLI IMPIANTI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'. IN VIA GENERALE PER LA REALIZZAZIONE/MODIFICA DEI FABBRICATI E DEGLI IMPIANTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' INDIVIDUATA NEL QUADRO A E' NECESSARIA L'ATTIVAZIONE DEI SEGUENTI ENDOPROCEDIMENTI PRIMA DI QUELLI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA':

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D - Procedimenti

Endoprocedimenti relativi alla verifica dei requisiti previsti per i fabbricati e gli impianti

NOTA BENE. GLI ENDOPROCEDIMENTI QUI INDICATI DEVONO ESSERE ATTIVATI ANCHE QUANDO NON E' RICHIESTA NESSUNA DOMANDA/DICHIARAZIONE/NOTIFICA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.

ADEMPIMENTI DA EFFETTUARE PRIMA DELL'INIZIO DELL'INTERVENTO SUL FABBRICATO E/O SUGLI IMPIANTI

Adempimento Codice Nome endoprocedimento Obbl. Azioni
1 IGIENICO SANITARI IS 1.1 IG-SAN Parere per progetti edilizi NO Visualizza endoprocedimento
2 AMBIENTE A 7.1 A7 Inquinamento acustico NO Visualizza endoprocedimento
3 EDILIZIA/URBANISTICA ED 0.1 ED - SCIA NO Visualizza endoprocedimento
4 EDILIZIA/URBANISTICA ED 0.3 ED - CIL ordinaria NO Visualizza endoprocedimento
5 EDILIZIA/URBANISTICA ED 0.4 ED - CIL straordinaria NO Visualizza endoprocedimento
6 EDILIZIA/URBANISTICA ED 2 ED - DIA NO Visualizza endoprocedimento
7 EDILIZIA/URBANISTICA ED 1 ED - Permesso di costruire NO Visualizza endoprocedimento
8 PREVENZIONE INCENDI VF 1 VF - Richiesta Esame Progetto NO Visualizza endoprocedimento
9 PREVENZIONE INCENDI VF 2 VF - Richiesta di deroga NO Visualizza endoprocedimento

ADEMPIMENTI DA EFFETTUARE DOPO LA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO SUL FABBRICATO E/O SUGLI IMPIANTI

Adempimento Codice Nome endoprocedimento Obbl. Azioni
1 SICUREZZA ISPESL 3 ISPESL - Impianti elettrici di messa a terra, di protezione contro le scariche elettriche e impianti posti in luoghi con pericolo di esplosioni NO Visualizza endoprocedimento
2 PREVENZIONE INCENDI VF 3 VF - Richiesta CPI NO Visualizza endoprocedimento
3 PREVENZIONE INCENDI VF 4 VF - SCIA ai fini della sicurezza antincendio NO Visualizza endoprocedimento
4 IGIENICO SANITARI IS 11.1 IG-SAN Notifica sanitaria (igiene alimenti) - Regolamento (CE) 852/2004 SI Visualizza endoprocedimento
5 EDILIZIA/URBANISTICA ED 3.1 ED - Conclusione lavori, conformita' dell'opera e degli impianti al progetto, attestato agibilita' NO Visualizza endoprocedimento
6 EDILIZIA/URBANISTICA ED 3.2 ED - Richiesta Agibilita' NO Visualizza endoprocedimento

D1

NORMATIVA APPLICABILE AGLI ENDOPROCEDIMENTI INDICATI NEI QUADRI D

Adempimento Norme nazionali Norme regionali Regolamenti comunali

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E - Esercizio delle attività

COSA SERVE PER INIZIARE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' (QUANDO SIANO GIA' STATI REALIZZATI/MODIFICATI I FABBRICATI E GLI IMPIANTI)


Cosa serve per iniziare l'esercizio dell'attività: Segnalazione certificata inizio attività

E1 - Normativa applicabile

Norme nazionali Norme regionali Regolamenti comunali
artt. 4,7,26 comma 5 D.L.vo 114/98 L.r. 28/99 e s.m.i.
art. 65 D.L.vo 59/10 D.C.R. 29 ottobre 1999, n. 563-13414
art. 19 L. 241/90 art. 17 L.R. n. 38/2009

Cosa si deve fare per presentare la pratica

A chi si presenta la pratica: Al SUAP di Alessandria
Quando si può iniziare l'attività: A seguito della presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività al SUAP
Precisare se sono necessarie altre comunicazioni prima di cominciare: Presentazione della Notifica Sanitaria all’ASL per il tramite del SUAP (Scheda IG-SAN Notifica Sanitaria)
Tempi previsti per la conclusione del procedimento: 60 giorni (per la verifica e controllo rif. ART. 19 c. 3 della legge 241/90
Note sulla documentazione:

DOMANDA/SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Tipologia Modello Domanda/SCIA Scarica Modello
SCIA Esercizio Vicinato 01_Mod_Vicinato.odt Scarica allegato


Elenco allegati da produrre e relativa spiegazione

Tipologia Spiegazioni Allegato Obblig. Scarica Modello
Procura speciale Procura speciale con firma autografa o digitale del Delegante (obbligatorio nel caso di presentazione da parte di un Delegato) Mod_Procura_speciale.rtf NO Scarica allegato
Tipologia merci vendute e annotazioni Indicare tipologia delle merci vendute Modello_TipologiaMerciVendute_annotazioni.doc SI Scarica allegato
Ricevuta di versamento dirittti Ricevuta di versamento dei diritti istruttoria suap pari a Euro 50,00 da versare con le seguenti modalità: - Versamento su CC postale n. 17002155 intestato a Comune di Alessandria oppure - Bonifico Bancario Conto Corrente Tesoreria del Comune di Alessandria n. 54245 Banco BPM Spa – Codice IBAN: IT54Q0503410408000000054245 SI
Comunicazione che vale come denuncia per la vendita di alcolici (art. 29 D.Lgs 504/1995) La vendita degli alcolici al consumatore finale in esercizi commerciali, esercizi pubblici, esercizi di intrattenimento pubblico, esercizi ricettivi, è soggetta a presentazione di denuncia fiscale ai sensi dall’art. 29 della legge 504/1995. Il D.Lgs 222/2016 ha disposto l’equipollenza della comunicazione preventiva presentata al SUAP all’atto della presentazione della Segnalazione di inizio attività, alla denuncia di esercizio ex art. 29 del D.Lgs. n.504/95 Comunicazione_vendita_alcolici.rtf NO Scarica allegato
Dichiarazione soci Dichiarazione soci (obbligatoria nel caso di società, l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali deve essere presentata da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.) ALLEGATO - DICHIARAZIONE SOCI.doc NO Scarica allegato
Planimetria Planimetria in scala 1:100 con destinazione d'uso dei locali, indicazione dei posti di lavoro, timbrata e con firma autografa del titolare NO
Documento riconoscimento Copia documento di riconoscimento in corso di validità di: - Delegante e Delegato (obbligatorio nel caso di presentazione da parte di un Delegato) - Tutti i Soci amministratori (obbligatiorio nel caso di società) - Titolare/i (obbligatorio nel caso in cui non coincida con il Delegante) SI
Merci_Ingombranti Atto impegno merci ingombranti Atto Impegno Merci Ingombranti.doc NO Scarica allegato

Quanto e come si deve pagare per gli esercizi delle attività

Marche da bollo: Nessuna
Importo Marche da bollo: 0
Contributi/Oneri:
Importo Contributi/Oneri:
Diritti di segreteria:
Importo Diritti di segreteria:
Diritti di istruttoria SUAP: Ricevuta del versamento dei diritti istruttoria suap pari a Euro 50,00 da versare con le seguenti modalità: - Versamento su CC postale n. 17002155 intestato a Comune di Alessandria oppure - Bonifico Bancario Conto Corrente Tesoreria del Comune di Alessandria n. 54245 Banco BPM Spa – Codice IBAN: IT54Q0503410408000000054245
Importo Diritti di istruttoria SUAP: 50 €
Note sul pagamento: Nel caso di presentazione contestuale di più SCIA i diritti sono dovuti una sola volta e pertanto è possibile allegare la copia dello stesso bollettino ad ogni SCIA

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F - Adempimenti successivi

Regionali

Contestualmente alla presentazione della SCIA e comunque entro trenta giorni dall’Inizio dell’Attività d’Impresa, l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve chiedere l’iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede (art. 2196 Codice Civile). Per approfondimenti si rimanda a http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/cu/.

Locali

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G - Scadenze e rinnovi

Quando scade l'endoprocedimento relativo all'esercizio di attività

Data di scadenza NESSUNA
Modalità di rinnovo Non applicabile
Ente competente Non applicabile

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H - Note

INFORMATIVA GENERALE

La documentazione sarà inviata agli Enti competenti per la verifica dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e/o l'esecuzione dell'intervento. In esito all'attività di controllo potrà essere comunicata l'esigenza di eventuali integrazioni ed entro 60 giorni dalla data di ricevimento della SCIA, potranno essere adottati motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E’ fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/1990 e s.m.i..

INFORMATIVA LOCALE