Dettaglio scheda

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A - Attività

Codice 47.09.01
Nome Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, radio e televisione. Solo prodotti non alimentari
Tipologia intervento Subingresso

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B - Descrizione

Descrizione Regionale


La vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione è un esempio di forma speciale di vendita: si tratta della vendita al dettaglio per corrispondenza, inclusa la vendita per corrispondenza su catalogo, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione. La SCIA deve essere presentata al Comune in cui il richiedente intende avviare l'attività. (art. 18 D.Lgs. 114/98 – art. 68 D.Lgs. 59/2010)

Altri elementi informativi specifici relativi all'attività


Descrizione Locale


Altre informazioni locali


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C - Requisiti

Requisiti Oggettivi


Non sono richiesti specifici requisiti in merito ai locali.

Normativa Requisiti Oggettivi

Requisiti Soggettivi Morali


Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a)     coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b)     coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c)     coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d)     coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e)     coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
2.     Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3.     Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4.     Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5.     In caso di società associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252*. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
 
*Il riferimento all’art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 è da intendersi sostituito dall’art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” - così come modificato dall’art. 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 - “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Normativa Requisiti Soggettivi Morali

Requisiti Soggettivi Professionali


Non sono previsti per la vendita di prodotti non alimentari i requisiti professionali, ad eccezione di eventuali requisiti previsti per la vendita di determinate tipologie (articoli ottici, fiori e piante, ecc.) per i quali si invita a visionare le schede specifiche.

Normativa Requisiti Soggettivi Professionali

Requisiti per i Cittadini Extracomunitari


I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. Per maggiori informazioni in materia si rimanda alla consultazione dei seguenti siti web:
•         http://www.prefettura.it/torino/contenuti/13641.htm
(link alla Prefettura di Torino - per reperire qualsiasi tipo di informazione in materia di immigrazione)
•         http://www.to.camcom.it/Page/t01/view_html?idp=13570
(link alla C.C.I.A.A. di Torino - la Guida intende porre l’attenzione sui principali aspetti concernenti gli adempimenti incombenti in capo alla Camera di commercio in relazione ai soggetti extracomunitari che intendono svolgere attività di lavoro autonomo ed imprenditoriale in Italia. Trattasi di soggetti originari di Paesi non appartenenti all’UNIONE EUROPEA che vogliono ottenere il permesso di soggiorno per lavorare in Italia ovvero che sono già residenti in Italia, ma desiderano convertire il permesso di soggiorno già ottenuto.)



Normativa Requisiti per i Cittadini Extracomunitari

Altri requisiti


Normativa altri Requisiti

ATTENZIONE
PRIMA DI ESAMINARE IL QUADRO DEGLI ADEMPIMENTI EVENTUALMENTE PREVISTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' INDIVIDUATA NEL QUADRO A E' NECESSARIO VERIFICARE CHE SIANO STATI SVOLTI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA PER REALIZZARE/MODIFICARE I FABBRICATI E GLI IMPIANTI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'. IN VIA GENERALE PER LA REALIZZAZIONE/MODIFICA DEI FABBRICATI E DEGLI IMPIANTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' INDIVIDUATA NEL QUADRO A E' NECESSARIA L'ATTIVAZIONE DEI SEGUENTI ENDOPROCEDIMENTI PRIMA DI QUELLI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA':

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D - Procedimenti

Endoprocedimenti relativi alla verifica dei requisiti previsti per i fabbricati e gli impianti

NOTA BENE. GLI ENDOPROCEDIMENTI QUI INDICATI DEVONO ESSERE ATTIVATI ANCHE QUANDO NON E' RICHIESTA NESSUNA DOMANDA/DICHIARAZIONE/NOTIFICA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.

ADEMPIMENTI DA EFFETTUARE PRIMA DELL'INIZIO DELL'INTERVENTO SUL FABBRICATO E/O SUGLI IMPIANTI

Adempimento Codice Nome endoprocedimento Obbl. Azioni

ADEMPIMENTI DA EFFETTUARE DOPO LA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO SUL FABBRICATO E/O SUGLI IMPIANTI

Adempimento Codice Nome endoprocedimento Obbl. Azioni

D1

NORMATIVA APPLICABILE AGLI ENDOPROCEDIMENTI INDICATI NEI QUADRI D

Adempimento Norme nazionali Norme regionali Regolamenti comunali

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E - Esercizio delle attività

COSA SERVE PER INIZIARE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' (QUANDO SIANO GIA' STATI REALIZZATI/MODIFICATI I FABBRICATI E GLI IMPIANTI)


Cosa serve per iniziare l'esercizio dell'attività: Segnalazione certificata inizio attività

E1 - Normativa applicabile

Norme nazionali Norme regionali Regolamenti comunali

Cosa si deve fare per presentare la pratica

A chi si presenta la pratica: Al SUAP di Alessandria
Quando si può iniziare l'attività: Dopo aver presentato la SCIA
Precisare se sono necessarie altre comunicazioni prima di cominciare:
Tempi previsti per la conclusione del procedimento: 60 giorni (per la verifica e controllo rif. art. 19 c. 3 della legge 241/90)
Note sulla documentazione:

DOMANDA/SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Tipologia Modello Domanda/SCIA Scarica Modello
SCIA_Subingresso 11_Mod_subingressocommercio-somm.odt Scarica allegato


Elenco allegati da produrre e relativa spiegazione

Tipologia Spiegazioni Allegato Obblig. Scarica Modello
Procura speciale Procura speciale con firma autografa o digitale del Delegante (obbligatorio nel caso di presentazione da parte di un Delegato) Mod_Procura_speciale.rtf NO Scarica allegato
Dichiarazione soci Dichiarazione soci (obbligatoria nel caso di società, l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali deve essere presentata da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.) ALLEGATO - DICHIARAZIONE SOCI.doc NO Scarica allegato
Documento riconoscimento Copia documento di riconoscimento in corso di validità di: - Delegante e Delegato (obbligatorio nel caso di presentazione da parte di un Delegato) - Tutti i Soci amministratori (obbligatorio nel caso di società) - Titolare/i (obbligatorio nel caso in cui non coincida con il Delegante) NO

Quanto e come si deve pagare per gli esercizi delle attività

Marche da bollo:
Importo Marche da bollo:
Contributi/Oneri:
Importo Contributi/Oneri:
Diritti di segreteria:
Importo Diritti di segreteria:
Diritti di istruttoria SUAP:
Importo Diritti di istruttoria SUAP:
Note sul pagamento:

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F - Adempimenti successivi

Regionali

Locali

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G - Scadenze e rinnovi

Quando scade l'endoprocedimento relativo all'esercizio di attività

Data di scadenza
Modalità di rinnovo
Ente competente

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H - Note

INFORMATIVA GENERALE

INFORMATIVA LOCALE