Dettaglio scheda
A - Endoprocedimento
Codice | A 1.3 |
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Nome | A1 Impianti di recupero di rifiuti in procedura semplificata |
Ambito | AMBIENTE |
B - Interessati
Chi è interessato
Secondo quanto previsto nella parte IV del d.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 (art. 216), se sono rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche previste dall’art. 214 del decreto tali da garantire un elevato livello di prestazioni ambientali e controlli efficaci, l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi e pericolosi può essere intrapreso con una comunicazione di inizio attività da parte del gestore dell’impianto alla provincia territorialmente competente.
La comunicazione, ai sensi del D.P.R. 160/2010, deve essere presentata allo Sportello Unico competente per territorio e non possono più essere presentate direttamente alla Provincia territorialmente competente.
Relativamente alla comunicazione di inizio attività per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti , il gestore può avvalersi di una speciale "deroga" all'obbligatorietà dell'AUA, come chiarito dalla Circolare Ministero Ambiente 07/11/2013 nel caso in cui la comunicazione di inizio attività sia il solo titolo abilitativo ambientale necessario per operare. Pertanto il gestore può decidere se avvalersi dell'AUA (in tal caso far riferimento alla scheda Autorizzazione Unica Ambientale) o se presentare direttamente al SUAP la comunicazione di inizio attività.
Ove siano richieste altri titoli abilitativi ambientali (scarichi idrici, emissioni, ecc.) il gestore deve avvalersi obbligatoriamente dell’AUA.
Dal 1° di ottobre 2015 sarà obbligatorio l’utilizzo della modulistica unica a livello regionale, adottata con apposito Regolamento . Nel frattempo, restano valide le modalità precedentemente definite da Regioni e/o Province
Si riportano di seguito i link ai siti provinciali da cui scaricare modulistica e informazioni:
PROVINCIA DI ALESSANDRIA - http://www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?ctl=prodotti&fl=detail&idbl=119&blpd=108
PROVINCIA DI ASTI – http://www.provincia.asti.gov.it/modulistica-del-servizio-ambiente-della-provincia-di-asti
PROVINCIA DI BIELLA - http://www.provincia.biella.it/on-line/Home/Sezioni/Ambiente/Rifiuti/docCat.1177.1.15.1.html
PROVINCIA DI CUNEO - http://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-territorio/modulistica-tutela-territorio/servizio-gestione-rifiuti-bonifica-siti-inquinati-mo
PROVINCIA DI NOVARA - http://www.provincia.novara.it/Ambiente/Servizi_modulistica/
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO - http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/modulistica/gest_rifiuti/tabelle/m33modif
PROVINCIA DI VERBANO CUSIO OSSOLA - http://www.provinciavco.eu/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=103&Itemid=
PROVINCIA DI VERCELLI- http://www.provincia.vercelli.it/index.php?show=detail&ID=515
L’esercizio delle operazioni di messa in riserva e/o recupero può essere intrapreso decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività, purché nel frattempo l’autorità di competente non abbia disposto con provvedimento motivato il divieto di inizio attività. Il termine di 90 giorni può essere interrotto una sola volta, al fine di acquisire dall'interessato elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente. Il termine decorre nuovamente dal ricevimento dei dati richiesti.
Ai sensi dell’art. 3 del D.M.A. n. 350/98, le Ditte iscritte al Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono tenute a versare alla Provincia competente, entro il 30 aprile di ciascun anno e comunque propedeuticamente all’avvio di una nuova attività di recupero rifiuti, un diritto di iscrizione il cui ammontare è determinato, come riportato nella sottostante tabella, in relazione al quantitativo massimo di rifiuti trattabili annualmente dall’impianto, in coerenza con il quantitativo dichiarato nella relativa comunicazione di inizio attività.
TABELLA
CLASSE DI ATTIVITA’ |
QUANTITA' ANNUA Dl RIFIUTI TRATTATI |
IMPORTO |
CLASSE 1 |
superiore o uguale a 200.000 tonnellate |
€ 774,69 |
CLASSE 2 |
superiore o uguale a 60.000 ton. e inferiore a 200.000 ton. |
€ 490,63 |
CLASSE 3 |
superiore o uguale a 15.000 ton. e inferiore a 60.000 ton. |
€ 387,34 |
CLASSE 4 |
superiore o uguale a 6.000 ton. e inferiore a 15.000 ton. |
€ 258,23 |
CLASSE 5 |
superiore o uguale a 3.000 ton. e inferiore a 6.000 ton. |
€ 103,29 |
CLASSE 6 |
inferiore a 3.000 tonnellate |
€ 51,65 |
C - Requisiti e caratteristiche
Che caratteristiche o requisiti deve avere il fabbricato o l'impianto
Trattandosi di titolo abilitativo all'esercizio, i presupposti essenziali per il ricorso alle procedure semplificate in mancanza delle quali non è ammesso l'inizio attività sono:
• la costruzione dell'impianto e delle opere e infrastrutture connesse, ove richieste dal tipo di attività di recupero, siano state ultimate e siano agibili per lo svolgimento di attività;
• le tipologie di rifiuti lavorati, le quantità trattate previste, le attività di recupero svolte, le materie prime ottenute, siano tassativamente quelle indicate dal DMA 05/02/1998 e s.m.i.;
• il titolare della comunicazione abbia la piena disponibilità delle aree e degli immobili, impianti e strutture, consistente in possesso di titolo giuridico di proprietà, di locazione, o altro titolo;
• lo stabilimento, ovvero l'area adibita ad attività di recupero, siano conformi alle norme tecniche indicate dal legislatore per lo svolgimento della attività per la quale si intende presentare comunicazione;
• sussista la compatibilità urbanistica e sanitaria del sito sede dell'impianto certificata dal comune interessato sia in relazione agli immobili sia in rapporto all'attività di recupero di rifiuti;
• nel caso in cui dal processo di recupero dei rifiuti si generassero delle emissioni in atmosfera, l'interessato abbia ottenuto l'autorizzazione da richiedere al Servizio competente della Provincia;
• l'interessato abbia ottenuto il nulla osta Nulla Osta del Piano di gestione delle acque meteoriche, di cui al Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i., rilasciato dall'Ente competente.
D - Cosa si deve fare
Cosa serve: | Comunicazione |
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E - Normativa Applicabile
Norme nazionali | Norme regionali | Norme locali |
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• Artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/2006 • D.M. 5 febbraio 1998 • D.M. 161/2002 • D.M. 186/2006 • D.M.A. 350/1998 • D.P.R. 445/2000 |
F - Presentazione della pratica
Cosa si deve fare per presentare la pratica
Quando si può iniziare l'intervento: | L’esercizio delle operazioni di messa in riserva e/o recupero può essere intrapreso decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività |
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Tempi previsti per la conclusione dell'endoprocedimento: | |
A chi si presenta la domanda: | |
Note sulla documentazione: |
G - Pagamenti
Quanto e come si deve pagare per gli esercizi delle attività
Marche da bollo: | |
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Importo Marche da bollo: | |
Diritti di istruttoria Ente Terzo: | Diritti di istruttoria dell’Ente Terzo: In attesa della definizione di specifiche tariffe, si versano quelle in uso per i singoli adempimenti; riferirsi in merito ai link provinciali sopraindicati |
Importo diritti di istruttoria Ente Terzo: | |
Note sul pagamento: |
H - Flusso
Flusso dell'endoprocedimento |
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Subprocedimento | Ente |
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I - Allegati
Elenco allegati da produrre e relativa spiegazione
Tipologia | Spiegazioni | Allegato | Obbl. | Azioni |
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L - Adempimenti successivi
Regionali
M - Scadenze e rinnovi
Quando scade l'endoprocedimento relativo all'esercizio di attività
Data di scadenza | L’iscrizione rimane valida 5 anni dalla comunicazione. Deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziali |
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Modalità di rinnovo | |
Ente competente |