Dettaglio scheda

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A - Endoprocedimento

Codice IS 11.3
Nome IG-SAN Notifica sanitaria (igiene alimenti) - Regolamento (CE) 852/2004 per manifestazioni temporanee
Ambito IGIENICO SANITARI

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B - Interessati

Chi è interessato


Gli operatori del  settore alimentare che operano nel corso di manifestazioni temporanee.
Il Regolamento (CE) 852/2004 ha definito gli obblighi che tutti gli operatori del settore alimentare devono osservare riguardo alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti, compresa la notifica dell’attività, definendo nell’allegato 2 i requisiti generali in materia di igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare e prevedendo un capitolo specifico, il III, riferito alle strutture mobili e/o temporanee

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-3145 del 19.12.2011 (rettificata dalla D.D. n. 218 del 28.03.2012) sono state approvate le “Linee guida per l’applicazione, nell’ambito delle manifestazioni temporanee, della normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare”.
Le manifestazioni temporanee hanno caratteristiche peculiari che, pur facendole rientrare nei dettati del Regolamento (CE) 852/2004, richiedono una particolare tipologia di gestione, in ragione della durata delle attività molto limitata nel tempo, della necessità da parte dell’Autorità competente di ottenere dati in tempi rapidi nonché, in ragione del carattere non economico di tale attività, del fatto che alla loro gestione siano interessati operatori non professionali.

CLASSIFICAZIONE

Considerando che i requisiti previsti dalla normativa sono logicamente generici, è utile fornire indicazioni più specifiche riguardo alle manifestazione temporanee, tenendo comunque presente le caratteristiche e la tipicità di tali manifestazioni. 
A seconda delle modalità con cui si svolgono, possono essere suddivise nelle seguenti tipologie:

A. Manifestazioni in cui si effettua la sola somministrazione di alimenti e bevande preparati in altri locali all’uopo autorizzati e trasportati nel luogo ove vengono consumati.
In questa tipologia rientrano anche le manifestazioni in cui si effettua la preparazione/cottura per la somministrazione sul posto di alimenti a basso rischio quali panini, caldarroste, popcorn, crêpes, zucchero filato, vin brulé, cioccolata calda, caffè ed infusi ecc..
Solitamente si svolgono nell’arco della giornata, in luoghi all’aperto eventualmente dotati di strutture temporanee (tettoie, ecc.) con o senza aree predisposte per il consumo degli alimenti stessi. 
Nella presente tipologia non sono ricomprese le attività di mera vendita nonché eventuale degustazione promozionale da parte di imprese già registrate.

B. Manifestazioni in cui si effettua la preparazione/cottura per la somministrazione di alimenti da consumarsi immediatamente dopo la cottura.
Rientrano in questa tipologia tutte quelle manifestazioni in cui sieffettua oltre che la somministrazione anche la preparazione e/o cottura di alimenti, all’aperto o in strutture chiuse per una o più giornate e non comprese nella tipologia A.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Norme UE/nazionali
Reg. (CE) 852/04
Reg. (CE) 853/04
Accordo Stato Regioni n. 59/CSR del 29/04/2010
Accordo Stato Regioni n. 46/CU del 4 maggio 2017
Accordo Stato Regioni n.  77/CU del 6 luglio 2017Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327

Norme regionali
DGR n. 28-5718 del 02.10.2017 in applicazione art. 6 Reg. (CE) 852/2004
Regolamento 2/R approvato con D.G.R. n° 2-8302 del 03 marzo 2008
D.G.R. n. 11-1664  del 7 marzo 2011 - Approvazione linee guida per la trasformazione e la vendita dei prodotti alimentari e per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande da parte delle aziende agricole.
D.G.R. n. 25-12456 del 10 aprile 2004 - “Indicazioni operative per il commercio di alimenti su aree pubbliche”
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 marzo 2011, n. 1/R - Requisiti delle strutture recettive alpinistiche
D.G.R. 12 Dicembre 2011, n. 13-3093 - Approvazione dei "Requisiti per la commercializzazione di carni di selvaggina selvatica
DGR n. 2-3258  del 10.1.2012 - Potabilità delle acque
Determinazione Dirigenziale (D.D). n. 1121 del 31/12/2013 “Disciplina dei complessi recettivi extra alberghieri per la preparazione di alimenti e bevande”;
la D.G.R. 13 febbraio 2017, n. 21-4661 - “Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca”;
DD n. 362 del 31.05.2017 - Vendita funghi freschi epigei spontanei

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C - Requisiti e caratteristiche

Che caratteristiche o requisiti deve avere il fabbricato o l'impianto

dal Regolamento (CE) n. 853/2004.
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 - Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
- Regolamento 2/R approvato con D.G.R. n° 2-8302 del 03 marzo 2008 "Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attivita' di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale.

Sono fatte salve le conformità alle norme di settore, ai requisiti ambientali e di tutela del suolo, ai regolamenti edilizi ed urbanistici comunali, ai requisiti di agibilità e di destinazione d'uso, ecc…

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D - Cosa si deve fare

Cosa serve: Segnalazione certificata inizio attività

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E - Normativa Applicabile

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F - Presentazione della pratica

Cosa si deve fare per presentare la pratica

Quando si può iniziare l'intervento: Dopo aver notificato la propria esistenza, tramite il SUAP, all’ASL territorialmente competente
Tempi previsti per la conclusione dell'endoprocedimento: All’atto del ricevimento della documentazione relativa alla SCIA, ove non ricorrano motivi ostativi. Nei 30 giorni successivi potranno essere richiesti eventuali informazioni tecniche aggiuntive, chiarimenti o integrazioni di documentazione.
A chi si presenta la domanda: Allo Sportello Unico Associato Attività Produttive di Pinerolo
Note sulla documentazione:

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G - Pagamenti

Quanto e come si deve pagare per gli esercizi delle attività

Marche da bollo: 0
Importo Marche da bollo: 0
Diritti di istruttoria Ente Terzo: ai sensi di DGR 27-3145 del 19/12/2011
Importo diritti di istruttoria Ente Terzo: € 36
Contributi/Oneri:
Importo Contributi/Oneri:
Diritti di segreteria:
Importo Diritti di segreteria:
Diritti di istruttoria SUAP:
Importo Diritti di istruttoria SUAP:
Note sul pagamento:

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H - Flusso

Flusso dell'endoprocedimento Indicazioni Operative - All.B della DGR n. 28-5718 del 02.10.2017 - http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/alimenti/notifica-imprese-alimentari.html

Subprocedimento Ente

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I - Allegati

Elenco allegati da produrre e relativa spiegazione

Tipologia Spiegazioni Allegato Obbl. Azioni
Notifica inizio attività NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE (ART. 6, REG. CE N. 852/2004 (ALL. A D.G.R 2/10/2017 n. 28-5178)) DGR 28-5718 ALL A BURP 02-10-17.odt SI Scarica allegato
DOCUMENTO RICONOSCIMENTO TITOLARE Copia documento di riconoscimento in corso di validità del Titolare NO
Documento riconoscimento Copia documento di riconoscimento in corso di validità di: - Delegante e Delegato (obbligatorio nel caso di presentazione da parte di un Delegato) - Tutti i Soci amministratori (obbligatorio nel caso di società) - Titolare/i (obbligatorio nel caso in cui non coincida con il Delegante) NO
Funghi epigei Segnalazione di inizio attività di commercializzazione dei funghi freschi spontanei epigei (ALL. 6) DD 362 del 31-05-2017 commercializzazione funghi ALL A all 6 MOD.odt NO Scarica allegato
Diritti_ASL Copia della ricevuta del versamento intestato alla ASL (ai sensi di DGR 27-3145 del 19/12/2011) SI
Procura speciale Procura speciale con firma autografa o digitale del Delegante (obbligatorio nel caso di presentazione da parte di un Delegato) NO

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L - Adempimenti successivi

Regionali

Aggiornamenti relativi all’attività in essere

Locali

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M - Scadenze e rinnovi

Quando scade l'endoprocedimento relativo all'esercizio di attività

Data di scadenza La notifica non ha scadenza ma è valida subordinatamente al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente. In caso di inottemperanza l'autorità competente alla vigilanza (ASL territorialmente competente) adotterà gli opportuni provvedimenti.
Modalità di rinnovo n.a.
Ente competente n.a.

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N - Note

INFORMATIVA GENERALE

La SCIA deve essere presentata entro 10 (dieci) giorni dall’inizio della manifestazione.

INFORMATIVA LOCALE

Note: