Dettaglio scheda

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A - Attività

Codice 96.01.04
Nome Movimentazione merci - attivita' di facchinaggio
Tipologia intervento Avvio/Apertura

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B - Descrizione

Descrizione Regionale

Secondo quanto disposto all’art. 2 del Decreto 30 giugno 2003, n. 221 recante  disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio attività di facchinaggio si intendono le seguenti attività:
portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;  insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

L'esercizio delle attività di facchinaggio e di movimentazione delle merci, svolte per conto di terzi, è riservato alle imprese, costituite sia in forma societaria che individuale, che risultano in possesso di particolari requisiti dettati dal D.M. 30 giugno 2003, n. 221.
Le imprese che intendono esercitare una o più attività di facchinaggio presentano la Segnalazione certificata di inizio attività, ex articolo 19 Legge 241/1990 smi, al Registro delle imprese anche nel caso di impresa artigiana – dichiarando il possesso dei requisiti di onorabilità (art. 7 D.M. n. 221/2003):
I requisiti di onorabilità devono sussistere in capo ai seguenti soggetti:
titolare dell´impresa individuale
institore o direttore preposto all´esercizio dell´impresa, di un ramo di essa o di una sua sede
tutti i soci per le società in nome collettivo
soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni
amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative
I requisiti di onorabilità sono i seguenti:
assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione
assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione (artt. 648,649 c.p.), riciclaggio (art.648 bis c.p.), insolvenza fraudolenta (artt. 641,649 c.p.), bancarotta fraudolenta (art. 216 legge fallimentare), usura (artt. 644, 644 ter, 649 c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), rapina (art.628 c.p.), salvo che sia intervenuta riabilitazione
mancata comminazione di pena accessoria dell´interdizione dall´esercizio di una professione o di un´arte o dell´interdizione dagli uffici direttivi delle imprese
mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n.575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso
assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142
assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell´impiego di mano d´opera negli appalti di opere e di servizi)
Con l'entrata in vigore dell'articolo 10 del Decreto legislativo 147/2012  per svolgere l'attività di facchinaggio non sono più richiesti per svolgere le attività in argomento i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

FONTI NORMATIVE:
DECRETO 30 giugno 2003, n. 221
DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n. 7
LEGGE 5 marzo 2001, n. 57 (art. 17)
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342
D.LGS 26 marzo 2010, n. 59 – art 72

Altri elementi informativi specifici relativi all'attività

Pareri sull’argomento sono disponibili alle pagine:
http://www.regione.piemonte.it/artigianato/commissione_regionale.htm
http://www.sviluppoeconomico.gov.it

Descrizione Locale


Altre informazioni locali


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C - Requisiti

Requisiti Oggettivi


Normativa Requisiti Oggettivi

DECRETO 30 giugno 2003, n. 221


Requisiti Soggettivi Morali

Inesistenza di cause di divieto, sospensione, decadenza di cui all’art. 67 del D.lgs. 6/09/2011, n. 159) (antimafia).
I soggetti nei cui confronti devono essere accertata tale condizione sono indicati nell’art. 2 del D.P.R. 252/1998:
per la ditta individuale: titolare.
Per le società: tutti i soci per le s.n.c., soci accomandatari per le s.a.s. e s.a.p.a., di tutti i componenti dell’organo di amministrazione per le s.r.l, le s.p.a. e le cooperative
Con l’entrata in vigore dell’art. 85 del D.lgs 159/2011,  tale requisito dovrà essere verificato anche in capo al direttore tecnico se diverso dal titolare o da un socio

Normativa Requisiti Soggettivi Morali

Requisiti Soggettivi Professionali


Normativa Requisiti Soggettivi Professionali

Requisiti per i Cittadini Extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono i seguenti:
  1. permesso di soggiorno per lavoro autonomo
  2. permesso di soggiorno per lavoro subordinato
  3. permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro
  4. permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare
  5. permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri
  6. permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore
  7. permesso di soggiorno per motivi umanitari - permesso di soggiorno per attesa occupazione
  8. permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998)

Normativa Requisiti per i Cittadini Extracomunitari

L.06.03.98, n. 40


Art 5 c. 6 , D.Lgs. n. 25.07.1998, n. 286, art. 32 c. 1 bis e 1 ter


Altri requisiti


Normativa altri Requisiti

ATTENZIONE
PRIMA DI ESAMINARE IL QUADRO DEGLI ADEMPIMENTI EVENTUALMENTE PREVISTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' INDIVIDUATA NEL QUADRO A E' NECESSARIO VERIFICARE CHE SIANO STATI SVOLTI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA PER REALIZZARE/MODIFICARE I FABBRICATI E GLI IMPIANTI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'. IN VIA GENERALE PER LA REALIZZAZIONE/MODIFICA DEI FABBRICATI E DEGLI IMPIANTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' INDIVIDUATA NEL QUADRO A E' NECESSARIA L'ATTIVAZIONE DEI SEGUENTI ENDOPROCEDIMENTI PRIMA DI QUELLI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA':

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D - Procedimenti

Endoprocedimenti relativi alla verifica dei requisiti previsti per i fabbricati e gli impianti

NOTA BENE. GLI ENDOPROCEDIMENTI QUI INDICATI DEVONO ESSERE ATTIVATI ANCHE QUANDO NON E' RICHIESTA NESSUNA DOMANDA/DICHIARAZIONE/NOTIFICA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.

ADEMPIMENTI DA EFFETTUARE PRIMA DELL'INIZIO DELL'INTERVENTO SUL FABBRICATO E/O SUGLI IMPIANTI

Adempimento Codice Nome endoprocedimento Obbl. Azioni

ADEMPIMENTI DA EFFETTUARE DOPO LA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO SUL FABBRICATO E/O SUGLI IMPIANTI

Adempimento Codice Nome endoprocedimento Obbl. Azioni

D1

NORMATIVA APPLICABILE AGLI ENDOPROCEDIMENTI INDICATI NEI QUADRI D

Adempimento Norme nazionali Norme regionali Regolamenti comunali

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E - Esercizio delle attività

COSA SERVE PER INIZIARE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' (QUANDO SIANO GIA' STATI REALIZZATI/MODIFICATI I FABBRICATI E GLI IMPIANTI)


Cosa serve per iniziare l'esercizio dell'attività: Segnalazione certificata inizio attività

E1 - Normativa applicabile

Norme nazionali Norme regionali Regolamenti comunali
SCIA- art 19 L. 241/1990 smi L.r. 1/2009 art. 23 (Testo Unico sull’artigianato)
Art. 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7. convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40

Cosa si deve fare per presentare la pratica

A chi si presenta la pratica: Allo Sportello Unico Attività Produttive Associato di Pinerolo
Quando si può iniziare l'attività: A seguito della presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività al SUAP ed alla Camera di Commercio competente per territorio.
Precisare se sono necessarie altre comunicazioni prima di cominciare:
Tempi previsti per la conclusione del procedimento: 60 giorni (per la verifica e controllo rif. Art. 19 c. 3 della legge 241/90 s.m.i.)
Note sulla documentazione:

DOMANDA/SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Tipologia Modello Domanda/SCIA Scarica Modello
Modello di SCIA 2.b.1 modulo-facchinaggio.odt Scarica allegato


Elenco allegati da produrre e relativa spiegazione

Tipologia Spiegazioni Allegato Obblig. Scarica Modello
Procura speciale Procura speciale con firma autografa o digitale del Delegante (obbligatorio nel caso di presentazione da parte di un Delegato) NO
Dichiarazione soci Dichiarazione soci (obbligatoria nel caso di società deve essere presentata l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali di tutti i soci amministratori secondo le indicazioni di cui al D.P.R. 252/98) NO
Documento riconoscimento Copia documento di riconoscimento in corso di validità di: - Delegante e Delegato (obbligatorio nel caso di presentazione da parte di un Delegato) - Tutti i Soci amministratori (obbligatiorio nel caso di società) - Titolare/i (obbligatorio nel caso in cui non coincida con il Delegante) NO

Quanto e come si deve pagare per gli esercizi delle attività

Marche da bollo:
Importo Marche da bollo:
Contributi/Oneri:
Importo Contributi/Oneri:
Diritti di segreteria:
Importo Diritti di segreteria:
Diritti di istruttoria SUAP:
Importo Diritti di istruttoria SUAP:
Note sul pagamento:

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F - Adempimenti successivi

Regionali

Locali

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G - Scadenze e rinnovi

Quando scade l'endoprocedimento relativo all'esercizio di attività

Data di scadenza
Modalità di rinnovo
Ente competente

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H - Note

INFORMATIVA GENERALE

La SCIA deve essere presentata al SUAP ed al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza nel giorno dell'inizio dell'attività economica e allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro. Per maggiori informazioni e per scaricare l’apposita modulistica consultare il sito della Camera di Commercio competente per territorio. La documentazione sarà inviata agli Enti competenti per la verifica dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e/o l'esecuzione dell'intervento. In esito all'attività di controllo potrà essere comunicata l'esigenza di eventuali integrazioni ed entro 60 giorni dalla data di ricevimento della SCIA, potranno essere adottati motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E’ fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 214/1990 e s.m.i..

INFORMATIVA LOCALE