Dettaglio scheda

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A - Attività

Codice 96.01.05
Nome Attivita' di pulizia e disinfestazione
Tipologia intervento Avvio/Apertura

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B - Descrizione

Descrizione Regionale

La segnalazione di inizio attività deve essere presentata alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale dell’impresa. La procedura è abilitante ai sensi dell’articolo 7 del DPR n. 558/1999.

Ai sensi del Decreto ministeriale n. 274/1997 Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione si intende per:

  • attività di pulizia - il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
  • attività di disinfezione - il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
  • attività di disinfestazione - il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
  • attività di derattizzazione - il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
  • attività di sanificazione - il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore

Restano escluse dall’ applicazione della normativa:
  • pulizia di camini e caminetti; l espurgo di pozzi neri; 
  • sterilizzazione di terrreni ed ambienti; -
  • pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali; -
  • manutenzione e pulizia di giardini, corsi d acqua, sentieri; -
  • attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici.
La nota del Ministero Attività Produttive dell 8.1.2001 definisce gli ambienti di pertinenza come ambienti immediatamente accessibili e usufruibili al pari degli ambienti di cui costituiscono pertinenza e precisa che l'attività di rimozione di polveri, materiali non desiderati o sporcizia va riferita agli oggetti in essa collocati.

Rientra nell’ ambito di applicazione della Legge n. 82/1994, recante Disciplina dell’attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione, anche, l'attività di pulizia di treni ed autobus ( Ministero delle Sviluppo Economico nella nota del 3.12.2007 prot. 10983).

Chi intende svolgere attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione deve presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Registro delle imprese (incluse le imprese artigiane) dichiarando di possedere i seguenti requisiti:
Requisiti di onorabilità
L’impresa deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità (ex art 2, comma 1 della Legge n. 82/1994). Tale condizione è soddisfatta quando nei confronti del titolare, di tutti i soci per le snc, di tutti i soci accomandatari per le Sas e le Spa, di tutti gli amministratori  per le società di capitale, i consorzi e le cooperative:
a) non sia stata pronunciata sentenza  penale  definitiva  di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia  gia' stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi  a  pena detentiva superiore a due anni  o  sentenza  di  condanna  per  reati contro la fede pubblica o  il  patrimonio,  o  alla  pena  accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o  di  un'arte  o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione

b) non sia stata svolta non sia  in  corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la  riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 

c) non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962,  n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati  di stampo mafioso

d) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva  di condanna per il reato di cui all'articolo 513- bis del codice penale

e) non siano state accertate contravvenzioni  per  violazioni  di norme  in  materia  di  lavoro,  di  previdenza  e  di  assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.
Requisiti di capacità economico-finanziaria
L’impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria previsti dall’art. 2, comma 1, del D.M. n. 274/1997:
assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori
iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera
esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati.
Solo per le imprese che esercitano l’ attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione sono richiesti i requisiti di capacità tecnica ed organizzativa.
Tale condizione è soddisfatta se in capo alla gestione tecnica è preposto un soggetto in possesso dei requisiti, tra quelli indicati dall’art. 2 del DM 274/1997:
assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporale vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno tre anni, per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa
attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale
diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività
diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.
I requisiti tecnico organizzativi devono essere posseduti dal preposto alla gestione tecnica il quale dovrà avere un rapporto di immedesimazione con l’impresa e, precisamente:
  • per le ditte individuali: il titolare oppure un collaboratore familiare del titolare, un dipendente, un associato in partecipazioni
  • per le società: un socio per le snc, un socio accomandatario per le s.a.s., un amministratore, un dipendente, un associato in partecipazioni
FONTI NORMATIVE:
LEGGE 25 gennaio 1994, n. 82
D.M. 7 luglio 1997, n. 274
DECRETO LEGGE 31 gennaio 2007, n. 7

Altri elementi informativi specifici relativi all'attività

Pareri sull’argomento sono disponibili alle pagine:
http://www.regione.piemonte.it/artigianato/commissione_regionale.htm
http://www.sviluppoeconomico.gov.it

Descrizione Locale


Altre informazioni locali


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C - Requisiti

Requisiti Oggettivi


Normativa Requisiti Oggettivi

LEGGE 25 gennaio 1994, n. 82


DECRETO 7 luglio 1997, n. 274


Requisiti Soggettivi Morali

Inesistenza di cause di divieto, sospensione, decadenza di cui all’art. 67 del D.lgs. 6/09/2011, n. 159) (antimafia).
I soggetti nei cui confronti devono essere accertata tale condizione sono indicati nell’art. 2 del D.P.R. 252/1998:
  • per la ditta individuale: titolare.
  • Per le società: tutti i soci per le s.n.c., soci accomandatari per le s.a.s. e s.a.p.a., di tutti i componenti dell’organo di amministrazione per le s.r.l, le s.p.a. e le cooperative
Con l’entrata in vigore dell’art. 85 del D.lgs 159/2011,  tale requisito dovrà essere verificato anche in capo al direttore tecnico se diverso dal titolare o da un socio.

Normativa Requisiti Soggettivi Morali

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159


Requisiti Soggettivi Professionali


Normativa Requisiti Soggettivi Professionali

Requisiti per i Cittadini Extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono i seguenti:
  1. permesso di soggiorno per lavoro autonomo
  2. permesso di soggiorno per lavoro subordinato
  3. permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro
  4. permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare
  5. permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri
  6. permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore
  7. permesso di soggiorno per motivi umanitari - permesso di soggiorno per attesa occupazione
  8. permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998)

Normativa Requisiti per i Cittadini Extracomunitari

L.06.03.98, n. 40


art 5 c. 6 , D.Lgs. n. 25.07.1998, n. 286, art. 32 c. 1 bis e 1 ter


Altri requisiti


Normativa altri Requisiti

ATTENZIONE
PRIMA DI ESAMINARE IL QUADRO DEGLI ADEMPIMENTI EVENTUALMENTE PREVISTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' INDIVIDUATA NEL QUADRO A E' NECESSARIO VERIFICARE CHE SIANO STATI SVOLTI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA PER REALIZZARE/MODIFICARE I FABBRICATI E GLI IMPIANTI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'. IN VIA GENERALE PER LA REALIZZAZIONE/MODIFICA DEI FABBRICATI E DEGLI IMPIANTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' INDIVIDUATA NEL QUADRO A E' NECESSARIA L'ATTIVAZIONE DEI SEGUENTI ENDOPROCEDIMENTI PRIMA DI QUELLI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA':

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D - Procedimenti

Endoprocedimenti relativi alla verifica dei requisiti previsti per i fabbricati e gli impianti

NOTA BENE. GLI ENDOPROCEDIMENTI QUI INDICATI DEVONO ESSERE ATTIVATI ANCHE QUANDO NON E' RICHIESTA NESSUNA DOMANDA/DICHIARAZIONE/NOTIFICA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.

ADEMPIMENTI DA EFFETTUARE PRIMA DELL'INIZIO DELL'INTERVENTO SUL FABBRICATO E/O SUGLI IMPIANTI

Adempimento Codice Nome endoprocedimento Obbl. Azioni

ADEMPIMENTI DA EFFETTUARE DOPO LA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO SUL FABBRICATO E/O SUGLI IMPIANTI

Adempimento Codice Nome endoprocedimento Obbl. Azioni

D1

NORMATIVA APPLICABILE AGLI ENDOPROCEDIMENTI INDICATI NEI QUADRI D

Adempimento Norme nazionali Norme regionali Regolamenti comunali

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E - Esercizio delle attività

COSA SERVE PER INIZIARE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' (QUANDO SIANO GIA' STATI REALIZZATI/MODIFICATI I FABBRICATI E GLI IMPIANTI)


Cosa serve per iniziare l'esercizio dell'attività: Segnalazione certificata inizio attività

E1 - Normativa applicabile

Norme nazionali Norme regionali Regolamenti comunali
SCIA- art 19 L. 241/1990 smi L.r. 1/2009 art. 23 (Testo Unico sull’artigianato)
Art. 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7. convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40

Cosa si deve fare per presentare la pratica

A chi si presenta la pratica: Allo Sportello Unico Attività Produttive Associato di Pinerolo
Quando si può iniziare l'attività: A seguito della presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività al SUAP ed alla Camera di Commercio competente per territorio.
Precisare se sono necessarie altre comunicazioni prima di cominciare:
Tempi previsti per la conclusione del procedimento: 60 giorni (per la verifica e controllo rif. Art. 19 c. 3 della legge 241/90 s.m.i.)
Note sulla documentazione:

DOMANDA/SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Tipologia Modello Domanda/SCIA Scarica Modello
Modello di SCIA 2.b.2 modulo-imprese-di-pulizie.odt Scarica allegato


Elenco allegati da produrre e relativa spiegazione

Tipologia Spiegazioni Allegato Obblig. Scarica Modello
Procura speciale Procura speciale con firma autografa o digitale del Delegante (obbligatorio nel caso di presentazione da parte di un Delegato) NO
Dichiarazione soci Dichiarazione soci (obbligatoria nel caso di società deve essere presentata l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali di tutti i soci amministratori secondo le indicazioni di cui al D.P.R. 252/98) NO
Documento riconoscimento Copia documento di riconoscimento in corso di validità di: - Delegante e Delegato (obbligatorio nel caso di presentazione da parte di un Delegato) - Tutti i Soci amministratori (obbligatiorio nel caso di società) - Titolare/i (obbligatorio nel caso in cui non coincida con il Delegante) NO

Quanto e come si deve pagare per gli esercizi delle attività

Marche da bollo:
Importo Marche da bollo:
Contributi/Oneri:
Importo Contributi/Oneri:
Diritti di segreteria:
Importo Diritti di segreteria:
Diritti di istruttoria SUAP:
Importo Diritti di istruttoria SUAP:
Note sul pagamento:

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F - Adempimenti successivi

Regionali

Locali

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G - Scadenze e rinnovi

Quando scade l'endoprocedimento relativo all'esercizio di attività

Data di scadenza
Modalità di rinnovo
Ente competente

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H - Note

INFORMATIVA GENERALE

La SCIA deve essere presentata al SUAP ed al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza nel giorno dell'inizio dell'attività economica e allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro. Per maggiori informazioni e per scaricare l’apposita modulistica consultare il sito della Camera di Commercio competente per territorio. La documentazione sarà inviata agli Enti competenti per la verifica dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e/o l'esecuzione dell'intervento. In esito all'attività di controllo potrà essere comunicata l'esigenza di eventuali integrazioni ed entro 60 giorni dalla data di ricevimento della SCIA, potranno essere adottati motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E’ fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 214/1990 e s.m.i..

INFORMATIVA LOCALE