Dettaglio scheda

Torna su 

A - Attività

Codice 96.01.07
Nome Agenzia d'affari
Tipologia intervento Avvio/Apertura

Torna su 

B - Descrizione

Descrizione Regionale

Per agenzia d'affari in genere si intende l'impresa, comunque organizzata, che si offre come intermediaria nell'assunzione o trattazione di affari altrui di qualsiasi genere, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, a fini di lucro, con esclusione delle attività di intermediazione soggette a specifica disciplina di settore.
Le agenzie d’affari sono disciplinate dall’art. 115 del Regio Decreto 18.06.1931 n. 773 “Approvazione del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” – TULPS.
L’avvio di tale attività è soggetto a COMUNICAZIONE, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. f) del D.L. 5/2012, da presentare al SUAP (Sportello Unico per le attività produttive) competente per territorio.
Nella COMUNICAZIONE di avvio dell’attività di agenzia d’affari il soggetto interessato deve anche dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali richiesti per legge e di avere rispettato, relativamente ai locali dell’esercizio, le norme edilizie, urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso.

L’art. 115 del TULPS non elenca in modo esaustivo le tipologie di attività classificabili come agenzie d’affari, che vanno quindi identificate secondo alcuni caratteri necessari.
Gli aspetti fondamentali per qualificare o identificare una agenzia d’affari sottoposta alla legge di Pubblica Sicurezza, sono:
1. che l’attività sia svolta con carattere di abitualità e quindi non di occasionalità, utilizzando adeguata professionalità ed una minima organizzazione;
2. l’offerta pubblica, cioè un’offerta di prestazione rivolta a chiunque;
3. la prestazione deve consistere in una trattazione di affari per conto di altri e quindi in una attività di intermediazione;
4. il fine di lucro, cioè l’attività svolta a carattere imprenditoriale.
Ai sensi dell’art. 120 del TULPS e dell’art. 218 del Regolamento di attuazione del TULPS, gli esercenti delle agenzie sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari e tenere permanentemente affissa nei locali, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Le agenzie di affari in genere, che come tali rientrano nella competenza comunale, operano nei seguenti settori (l’elenco di seguito è indicativo, vista la non esaustività dell’art. 115 del TULPS):

– abbonamenti a giornali e riviste: l’attività si intende effettuata per conto terzi. La licenza ex articolo 115 del TULPS non comprende il servizio di spedizione, per il quale occorre il possesso dell’autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni ai sensi del D.Lgs. 22/7/1999 n. 261;
– informazioni commerciali: la licenza di cui all’art. 115 del TULPS non comprende l’attività investigativa che, è invece, soggetta a licenza del Prefetto, ai sensi dell’art. 134 del TULPS;
– allestimento ed organizzazione di spettacoli: l’attività comprende le sfilate di moda e l’offerta, la ricerca e la selezione di artisti, indossatori indossatrici, fornitura maschere, accompagnatori, personale per accoglienza ospiti. Non sono soggetti alla licenza di cui all’art. 115 del TULPS i cosiddetti impresari, cioè coloro che assumono il rischio dell’impresa di spettacolo;
– organizzazione di mostre ed esposizioni di prodotti, mercati e vendite televisive: le vendite televisive sono soggette anche all’art. 18 del Decreto legislativo 31/3/1998 n. 114. La licenza di cui all’art. 115 del TULPS non necessita per lo svolgimento dell’attività di vendita televisiva esercitata direttamente dal commerciante;
– collocamento complessi di musica leggera;
– organizzazione di congressi, riunioni, feste, eventi;
– compravendita di autoveicoli e motoveicoli usati a mezzo mandato o procura a vendere: qualora si utilizzino saloni espositivi occorre rispettare le norme del PRG previste per il commercio;
– organizzazione di servizi per la comunità, ovvero ricerca di affari o clienti per conto di artigiani, professionisti e prestatori di mano d’opera: sono compresi modelli e modelle per foto artistiche, pittori, scultori ed altri artisti;
– compravendita – esposizione di cose usate od oggetti d’arte o di antiquariato su mandato di terzi;
– prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni;
– disbrigo pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni;
– pubblicità: pubblicità sotto qualsiasi forma, comprese reti informatiche o telematiche, purché indicata nella tariffa delle prestazioni;
– disbrigo pratiche infortunistiche e amministrative :è esclusa l’attività investigativa;
– raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini o simili mezzi;
– agenzia di servizi infermieristici ed assistenziali;
– agenzie di spedizioni non accreditata presso pubblica amministrazioni;
– gestione e servizi immobiliari, quali: riscossione di canoni di locazione, ricerca di prestatori d’opera per la manutenzione degli immobili da parte di privati. La licenza di cui all’art. 115 del TULPS non necessita per lo svolgimento dell’attività di “mediatore immobiliare”, soggetta alla Legge 39/1989 e per l’attività di “amministratore di condominio”.

Non rientrano nelle agenzie d’affari, le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli, di cui alla Legge 20 giugno 1935 n° 1349 (Trasporto merci mediante autoveicoli) ed in genere le agenzie e gli uffici di enti o istituti soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella della pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili.
Sono escluse inoltre:
– le agenzie di viaggi;
– le agenzie di pegno e pubblici incanti;
– le agenzie matrimoniali;
– le agenzie di pubbliche relazioni;
– le agenzie immobiliari;
– le agenzie di disbrigo di pratiche automobilistiche;
– l’attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione (broker).

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 13 comma 1 lettera f) D.L. 5/2012, art. 115 R.D. 773/1931

Altri elementi informativi specifici relativi all'attività


Descrizione Locale


Altre informazioni locali


Torna su 

C - Requisiti

Requisiti Oggettivi

E' necessario avere la disponibilità dei locali a destinazione d'uso commerciale/ufficio. I locali devono rispettare le norme igienico-sanitarie, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia.
L’attività può essere svolta anche nell’ambito di un locale sito all’interno di un’abitazione privata, purché separato dalla parte restante della stessa unità immobiliare e dotato di ingresso indipendente. In tale ultima ipotesi il richiedente dovrà prestare il consenso a sottoporsi alle prescrizioni dell’art. 16 del R.D. n. 773/1931, in base al quale ”gli ufficiali ed agenti della pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all’esercizio di attività soggetti ad autorizzazioni di Polizia e di assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall’autorità”.
L’art. 211 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. prevede inoltre la possibilità di svolgere la suddetta attività in forma ambulante, purchè venga rispettato (come per le ulteriori attività elencate all’art. 115 del T.U.L.P.S.) l’obbligo di esibizione della licenza all’autorità locale di pubblica sicurezza dei comuni che vengono percorsi dal titolare

Normativa Requisiti Oggettivi

Requisiti Soggettivi Morali

Il richiedente deve essere in possesso di specifici requisiti morali, di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010, dichiarare di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11-12 e 131 del T.U.L.PS. (R.D. 773/1931) e che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia).

Normativa Requisiti Soggettivi Morali

artt. 11-12 e 131 del T.U.L.PS. (R.D. 773/1931)


67 del D.Lgs. n. 159/2011


art. 71 D.Lgs. 59/2010


Requisiti Soggettivi Professionali


Normativa Requisiti Soggettivi Professionali

Requisiti per i Cittadini Extracomunitari


Normativa Requisiti per i Cittadini Extracomunitari

Altri requisiti


Normativa altri Requisiti

ATTENZIONE
PRIMA DI ESAMINARE IL QUADRO DEGLI ADEMPIMENTI EVENTUALMENTE PREVISTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' INDIVIDUATA NEL QUADRO A E' NECESSARIO VERIFICARE CHE SIANO STATI SVOLTI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA PER REALIZZARE/MODIFICARE I FABBRICATI E GLI IMPIANTI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'. IN VIA GENERALE PER LA REALIZZAZIONE/MODIFICA DEI FABBRICATI E DEGLI IMPIANTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' INDIVIDUATA NEL QUADRO A E' NECESSARIA L'ATTIVAZIONE DEI SEGUENTI ENDOPROCEDIMENTI PRIMA DI QUELLI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA':

Torna su 

D - Procedimenti

Endoprocedimenti relativi alla verifica dei requisiti previsti per i fabbricati e gli impianti

NOTA BENE. GLI ENDOPROCEDIMENTI QUI INDICATI DEVONO ESSERE ATTIVATI ANCHE QUANDO NON E' RICHIESTA NESSUNA DOMANDA/DICHIARAZIONE/NOTIFICA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.

ADEMPIMENTI DA EFFETTUARE PRIMA DELL'INIZIO DELL'INTERVENTO SUL FABBRICATO E/O SUGLI IMPIANTI

Adempimento Codice Nome endoprocedimento Obbl. Azioni

ADEMPIMENTI DA EFFETTUARE DOPO LA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO SUL FABBRICATO E/O SUGLI IMPIANTI

Adempimento Codice Nome endoprocedimento Obbl. Azioni

D1

NORMATIVA APPLICABILE AGLI ENDOPROCEDIMENTI INDICATI NEI QUADRI D

Adempimento Norme nazionali Norme regionali Regolamenti comunali

Torna su 

E - Esercizio delle attività

COSA SERVE PER INIZIARE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' (QUANDO SIANO GIA' STATI REALIZZATI/MODIFICATI I FABBRICATI E GLI IMPIANTI)


Cosa serve per iniziare l'esercizio dell'attività: Comunicazione/notifica

E1 - Normativa applicabile

Norme nazionali Norme regionali Regolamenti comunali
art. 13 comma 1 lettera f) DECRETO-LEGGE n. 5 del 2012, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
Art. 115 R.D. 773/1931

Cosa si deve fare per presentare la pratica

A chi si presenta la pratica: Allo Sportello Unico Attività Produttive Associato di Pinerolo
Quando si può iniziare l'attività: A seguito della presentazione della Comunicazione
Precisare se sono necessarie altre comunicazioni prima di cominciare:
Tempi previsti per la conclusione del procedimento:
Note sulla documentazione:

DOMANDA/SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Tipologia Modello Domanda/SCIA Scarica Modello
Modello di Comunicazione 2.a.2 modulo-agenzie-di-affari.odt Scarica allegato


Elenco allegati da produrre e relativa spiegazione

Tipologia Spiegazioni Allegato Obblig. Scarica Modello
Procura speciale Procura speciale con firma autografa o digitale del Delegante (obbligatorio nel caso di presentazione da parte di un Delegato) NO
Tabella Tariffe prestazioniu Tabella delle tariffe delle prestazioni SI
Dichiarazione soci Dichiarazione soci (obbligatoria nel caso di società, l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali deve essere presentata da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.) ALLEGATO - DICHIARAZIONE SOCI.doc NO Scarica allegato
Documento riconoscimento Copia documento di riconoscimento in corso di validità di: - Delegante e Delegato (obbligatorio nel caso di presentazione da parte di un Delegato) - Tutti i Soci amministratori (obbligatiorio nel caso di società) - Titolare/i (obbligatorio nel caso in cui non coincida con il Delegante) NO

Quanto e come si deve pagare per gli esercizi delle attività

Marche da bollo:
Importo Marche da bollo:
Contributi/Oneri:
Importo Contributi/Oneri:
Diritti di segreteria:
Importo Diritti di segreteria:
Diritti di istruttoria SUAP:
Importo Diritti di istruttoria SUAP:
Note sul pagamento:

Torna su 

F - Adempimenti successivi

Regionali

Contestualmente alla presentazione della COMUNICAZIONE e comunque entro trenta giorni dall’Inizio dell’Attività d’Impresa, l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve chiedere l’iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede (art. 2196 Codice Civile). Per approfondimenti si rimanda a http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/cu/.

Locali

Torna su 

G - Scadenze e rinnovi

Quando scade l'endoprocedimento relativo all'esercizio di attività

Data di scadenza
Modalità di rinnovo
Ente competente

Torna su 

H - Note

INFORMATIVA GENERALE

INFORMATIVA LOCALE