Dettaglio scheda

Torna su 

A - Attività

Codice 46.4.02
Nome Commercio all'ingrosso. Solo prodotti non alimentari - Esercizio attivita' senza Autorizzazione
Tipologia intervento Avvio/Apertura

Torna su 

B - Descrizione

Descrizione Regionale

1. Per commercio all'ingrosso si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.
2. L’avvio dell’attività di commercio all’ingrosso è soggetto a COMUNICAZIONE da presentare al SUAP (Sportello Unico per le attività produttive) oppure alla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) competente per territorio.
3. Nella COMUNICAZIONE di avvio dell’attività di commercio all’ingrosso, il titolare dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs.59/2010;
b) di avere rispettato, relativamente ai locali d’esercizio, i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonchè quelle relative alle destinazioni d'uso;
c) il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

4. Nel caso in cui per lo svolgimento di un’attività soggetta a COMUNICAZIONE siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato presenta la SCIA UNICA al SUAP, ai sensi dell’art. 19-bis, comma 2 della L. n. 241/1990 s.m.i.
5. Nel caso in cui il commercio all’ingrosso sia svolto congiuntamente all’attività di commercio al dettaglio, si applicano all’intera superficie di vendita le disposizioni previste per l’esercizio del commercio al dettaglio, essendo quelle relative al commercio all’ingrosso liberalizzate anche nel caso di grandi superficie di vendita. Ciò significa che tale attività è soggetta a:
  • SCIA UNICA, ai sensi dell’art. 19-bis, comma 2 della L. n. 241/1990 s.m.i., se l’intera superficie di vendita delle due attività svolte nello stesso locale non superi i limiti previsti per l’esercizio di vicinato. In questo caso la COMUNICAZIONE per l’avvio dell’attività di commercio all’ingrosso è presentata contestualmente alla SCIA per l’apertura dell’esercizio di vicinato;
  • AUTORIZZAZIONE per media o grande struttura di vendita, rispettivamente ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 114/1998, nel caso in cui i limiti di superficie di vendita previsti per l’esercizio di vicinato siano superati. In questo caso la COMUNICAZIONE per l’avvio dell’attività di commercio all’ingrosso è presentata contestualmente alla domanda di autorizzazione per l’apertura di una media o grande struttura di vendita.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 4, comma 1, lett. a) e 5, comma 11 D.Lgs. n. 114/1998, D.Lgs. n. 222/2016, art. 5 L.R. n. 28/1999, D.C.R. 29 ottobre 1999, n. 563-13414

Altri elementi informativi specifici relativi all'attività


Descrizione Locale


Altre informazioni locali


Torna su 

C - Requisiti

Requisiti Oggettivi

La sede dell’esercizio deve possedere i requisiti previsti dai regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e santità, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonchè quelle relative alla destinazione d’uso.

Normativa Requisiti Oggettivi

Requisiti Soggettivi Morali

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011)* ovvero a misure di sicurezza.
* Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116).
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonchè per reati relativi ad infrazioni  alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui al commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
*Il riferimento all’art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 è da intendersi sostituito dall’art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” - così come modificato dall’art. 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 - “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Normativa Requisiti Soggettivi Morali

art. 71 commi 1, 2, 3, 4, 5 D.Lgs. n. 59/2010.


Requisiti Soggettivi Professionali


Normativa Requisiti Soggettivi Professionali

Requisiti per i Cittadini Extracomunitari


Normativa Requisiti per i Cittadini Extracomunitari

Altri requisiti


Normativa altri Requisiti

ATTENZIONE
PRIMA DI ESAMINARE IL QUADRO DEGLI ADEMPIMENTI EVENTUALMENTE PREVISTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' INDIVIDUATA NEL QUADRO A E' NECESSARIO VERIFICARE CHE SIANO STATI SVOLTI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA PER REALIZZARE/MODIFICARE I FABBRICATI E GLI IMPIANTI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'. IN VIA GENERALE PER LA REALIZZAZIONE/MODIFICA DEI FABBRICATI E DEGLI IMPIANTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' INDIVIDUATA NEL QUADRO A E' NECESSARIA L'ATTIVAZIONE DEI SEGUENTI ENDOPROCEDIMENTI PRIMA DI QUELLI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA':

Torna su 

D - Procedimenti

Endoprocedimenti relativi alla verifica dei requisiti previsti per i fabbricati e gli impianti

NOTA BENE. GLI ENDOPROCEDIMENTI QUI INDICATI DEVONO ESSERE ATTIVATI ANCHE QUANDO NON E' RICHIESTA NESSUNA DOMANDA/DICHIARAZIONE/NOTIFICA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.

ADEMPIMENTI DA EFFETTUARE PRIMA DELL'INIZIO DELL'INTERVENTO SUL FABBRICATO E/O SUGLI IMPIANTI

Adempimento Codice Nome endoprocedimento Obbl. Azioni

ADEMPIMENTI DA EFFETTUARE DOPO LA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO SUL FABBRICATO E/O SUGLI IMPIANTI

Adempimento Codice Nome endoprocedimento Obbl. Azioni

D1

NORMATIVA APPLICABILE AGLI ENDOPROCEDIMENTI INDICATI NEI QUADRI D

Adempimento Norme nazionali Norme regionali Regolamenti comunali

Torna su 

E - Esercizio delle attività

COSA SERVE PER INIZIARE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' (QUANDO SIANO GIA' STATI REALIZZATI/MODIFICATI I FABBRICATI E GLI IMPIANTI)


Cosa serve per iniziare l'esercizio dell'attività: Comunicazione/notifica

E1 - Normativa applicabile

Norme nazionali Norme regionali Regolamenti comunali
art. 4, comma 1, lett. a) e 5, comma 11 D.Lgs. n. 114/1998 art. 5 L.R. n. 28/1999
D.Lgs. n. 222/2016 D.C.R. 29 ottobre 1999, n. 563-13414

Cosa si deve fare per presentare la pratica

A chi si presenta la pratica: Allo Sportello Unico Attività Produttive Associato di Pinerolo
Quando si può iniziare l'attività: dalla data di presentazione della COMUNICAZIONE al SUAP o alla CCIAA competente per territorio
Precisare se sono necessarie altre comunicazioni prima di cominciare:
Tempi previsti per la conclusione del procedimento:
Note sulla documentazione:

DOMANDA/SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Tipologia Modello Domanda/SCIA Scarica Modello
Modello di Comunicazione 2.a.1 modulo_commercio-allingrosso.odt Scarica allegato


Elenco allegati da produrre e relativa spiegazione

Tipologia Spiegazioni Allegato Obblig. Scarica Modello
Procura speciale Procura speciale con firma autografa o digitale del Delegante (obbligatorio nel caso di presentazione da parte di un Delegato) NO
Dichiarazione soci Dichiarazione soci (obbligatoria nel caso di società, l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali deve essere presentata da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.) NO
Documento riconoscimento Copia documento di riconoscimento in corso di validità di: - Delegante e Delegato (obbligatorio nel caso di presentazione da parte di un Delegato) - Tutti i Soci amministratori (obbligatiorio nel caso di società) - Titolare/i (obbligatorio nel caso in cui non coincida con il Delegante) NO

Quanto e come si deve pagare per gli esercizi delle attività

Marche da bollo:
Importo Marche da bollo:
Contributi/Oneri:
Importo Contributi/Oneri:
Diritti di segreteria:
Importo Diritti di segreteria:
Diritti di istruttoria SUAP:
Importo Diritti di istruttoria SUAP:
Note sul pagamento:

Torna su 

F - Adempimenti successivi

Regionali

Contestualmente alla presentazione della COMUNICAZIONE e comunque entro trenta giorni dall’Inizio dell’Attività d’Impresa, l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve chiedere l’iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede (art. 2196 Codice Civile). Per approfondimenti si rimanda a http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/cu/.

Locali

Torna su 

G - Scadenze e rinnovi

Quando scade l'endoprocedimento relativo all'esercizio di attività

Data di scadenza
Modalità di rinnovo
Ente competente

Torna su 

H - Note

INFORMATIVA GENERALE

INFORMATIVA LOCALE