La L. 142/90, sostituita dal D.Lgs 267/2000, ha ridefinito i ruoli e le competenze degli Enti Locali, riservando competenze di pianificazione territoriale anche alle Province, da cui i Piani territoriali di coordinamento provinciali. I contenuti del PTCP sono stati definiti dall'art. 15 della L. 142/1990, ora art. 20, comma 2° del D. Lgs 267/2000:
"La Provincia, inoltre, predispone ed adotta il Piano Territoriale di Coordinamento che, ferme restando le competenze dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:
La LUR 56/77 e smi (art. 5), nel recepire tali disposizioni, ha in seguito fornito delle ulteriori specificazioni di contenuto:
art. 5
1. omissis
2. Il Piano Territoriale Provinciale ed il Piano Territoriale Metropolitano, in conformità con le indicazioni contenute nel Piano Territoriale Regionale, configurano l'assetto del territorio tutelando e valorizzando l'ambiente naturale nella sua integrità, considerano la pianificazione comunale esistente e coordinano le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio che risultano necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti.
3. Per l'attuazione delle politiche individuate, il Piano Territoriale:
a) può definire direttamente i vincoli e gli interventi che si rendono necessari, valutando gli effetti ambientali e socio-economici che la realizzazione di tali interventi può complessivamente determinare:
b) fornisce indicazioni territoriali e normative da seguire, precisare e introdurre nella formazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani e programmi di settore
c) fornisce indicazioni per il coordinamento dei programmi, relativi ai più rilevanti interventi territoriali delle amministrazioni e delle aziende pubbliche, nel rispetto delle competenze statali definite dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
4. A tale scopo, e secondo le modalità di cui al comma 3, il Piano Territoriale definisce:
a) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologica, della prevenzione e difesa dall'inquinamento, definendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri di salvaguardia;
b) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali, dei parchi e delle riserve naturali e delle aree di interesse paesaggistico e turistico;
c) i criteri localizzativi per le reti infrastrutturali, i servizi, le attrezzature e gli impianti produttivi di interesse regionale; con particolare attenzione ai trasporti, alle reti telematiche ed alle attività produttive e commerciali di livello sovracomunale;
d) i criteri, gli indirizzi e le principali prescrizioni, che devono essere osservate nella formazione dei piani a livello comunale o di settore, precisando le eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;
e) omissis
5. omissis