Istituzione di appartenenza Regione Piemonte
Le leggi 608/96 e 264/49 stabiliscono l'obbligo per i datori di lavoro di comunicare avviamenti, trasformazioni o cessazioni di rapporti di lavoro ai Centri per l'impiego provinciali.
La legge 27 dicembre 2006 n° 296, art. 1, commi 1180-1185, estende gli obblighi della comunicazione anche a rapporti di lavoro a progetto e di associato in partecipazione, ai tirocini di formazione e di orientamento e le altre esperienze lavorative assimilabili, al trasferimento ed al distacco del lavoratore, alla modifica della ragione sociale ed al trasferimento o la fusione di azienda o ramo di essa.
Gli obblighi della comunicazione sono estesi anche ai datori di lavoro agricoli, agli enti pubblici ed alle Pubbliche Amministrazioni.
Il termine della comunicazione è stato anticipato al giorno precedente l’instaurazione del rapporto di lavoro. Le agenzie di somministrazione devono comunicare entro il 20° giorno del mese successivo.
Viene inoltre esteso l’effetto della comunicazione all’assolvimento degli obblighi nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.
Per poter operare, è necessario accedere al servizio GECO: GEstione online Comunicazioni Obbligatorie.
La funzionalità di invio delle comunicazioni in forma massiva è disponibile per i soggetti che si autenticano con potere di firma; sulla home page del servizio è presente la relativa sezione “comunicazioni massive” con il link “invio comunicazioni massive”.
Per quanto concerne le modalità di autenticazioni, i soggetti obbligati, in quanto legali rappresentanti di imprese registrate presso le Camere di Commercio del Piemonte, possono accedere da subito al sistema tramite le credenziali fornite dai certificatori accreditati.
I legali rappresentanti degli enti pubblici e delle pubbliche amministrazioni, i consulenti del lavoro, i soggetti autorizzati a trasmettere comunicazioni obbligatorie a nome di terzi ed i legali rappresentanti delle associazioni di categoria interessate, devono richiedere l’abilitazione all’accesso al servizio ai servizi competenti.