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INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

La Direttiva IPPC (Direttiva 96/61/CE), il Decreto legislativo 372/99 e il nuovo Decreto legislativo 59/2005 stabiliscono che il pubblico deve avere accesso a:

  • domande di autorizzazione integrata ambientale (è possibile visionare le domande presso un apposito ufficio individuato dall'autorità competente);
  • autorizzazioni medesime (è possibile visionare le autorizzazioni presso l’ufficio individuato dall'autorità competente);
  • relazioni su controlli ed ispezioni negli impianti (le relazioni sono consultabili presso l’ufficio individuato dall'autorità competente);
  • inventari integrati delle emissioni (INES).

Tali informazioni sono consultabili presso:

Inoltre sono consultabili i documenti comunitari e le linee guida nazionali che elencano le MTD nei settori industriali soggetti a IPPC.

La Direttiva 2003/35/CE rispetto alla Direttiva IPPC ha rafforzato i diritti del pubblico nel contesto dei processi autorizzativi.


L'Ufficio deposito istanze

È l'ufficio per il deposito della documentazione e degli atti inerenti i procedimenti IPPC consultabili dal pubblico, come previsto dal D. lgs. 59/2005 art. 5 comma 6.
La documentazione riguarda:

  • istanze di autorizzazione;
  • documentazione tecnica;
  • sintesi non tecniche;
  • provvedimenti finali di AIA;
  • esiti dei controlli.

La dichiarazione INES

Ogni anno i gestori dei complessi IPPC devono effettuare la dichiarazione INES per le emissioni in aria e in acqua.