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Contenuti

LA PROCEDURA

Rilascio dell'AIA

Le informazioni dovranno riguardare:

  • descrizione dell'impianto, il tipo e la portata dell'attività;
  • le materie, le sostanze e l'energia usate e prodotte;
  • le fonti di emissione;
  • lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
  • il tipo e l'entità delle emissioni in ogni comparto ambientale e gli effetti;
  • le tecnologie e le tecniche utilizzate per prevenire le emissioni;
  • le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti;
  • le misure per controllare le emissioni nell'ambiente;
  • la sintesi non tecnica dei dati sopra esposti, con l’indicazione dei dati non divulgabili per motivi di pubblica sicurezza o di segreto industriale (in questo caso è necessario fornire una versione della domanda priva di tali dati).

L'autorità competente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande sia per gli impianti esistenti, dotati al 10 novembre 1999 delle autorizzazioni necessarie all'esercizio, sia per gli impianti nuovi, entrati in esercizio dopo il 10 novembre 1999 e già dotati di altre autorizzazioni.

La durata dell'autorizzazione è di 5 anni.

Il periodo di durata dell'AIA è portato a:

  • 6 anni, se al rilascio dell'autorizzazione l'impianto è certificato secondo la norma UNI EN ISO14001;
  • 8 anni, se al rilascio dell'autorizzazione l'impianto è registrato ai sensi del regolamento CE n. 761/2001.

Rinnovo e riesame dell'AIA

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Grafico della procedura

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Norme ed Atti

Consulta e scarica la normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Documentazione tecnica

Consulta la documentazione sulle MTD suddivise per settori industriali.

Autorità competente

L'autorità competente è il Ministero dell’Ambiente o la Provincia a seconda della tipologia di attività.
Lista dei siti delle provincie piemontesi:

Attività industriali soggette ad AIA

Le attività soggette ad AIA sono descritte nell'allegato I del D. lgs. 59 del 18/02/2005.