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RINNOVO E RIESAME

Sei mesi prima della scadenza dell'AIA, il gestore invia all'autorità competente una domanda di rinnovo, con un aggiornamento delle informazioni presentate in occasione della prima richiesta di autorizzazione (art.5 comma 1).
L'autorità competente si esprime nei 150 giorni successivi alla presentazione del rinnovo e secondo la tempistica definita nello schema precedentemente riportato.

Il riesame dell'AIA è invece effettuato dall'autorità competente (art.9 comma 4) quando:

  1. l'inquinamento provocato dall'impianto rende necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
  2. le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
  3. la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
  4. nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.